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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3579 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1998 e 1999, con recupero a tassazione di costi e detrazioni IVA riferiti a fatture emesse da I. S.r.l. e C. S.r.l., ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo insufficiente la motivazione dell’Amministrazione, poiché fondata su verifiche svolte nei confronti delle società emittenti e non adeguatamente riscontrata presso la contribuente. L’Agenzia ha contestato tale valutazione, sostenendo di aver indicato molteplici elementi indiziari, tra cui l’assenza di strutture operative, fatture duplicate o discordanti, emissioni successive alla cessazione dell’attività e l’impossibilità materiale di operare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia sul primo e sul terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR, rilevando che il giudice di merito non aveva esaminato complessivamente gli indizi forniti dall’Amministrazione né li aveva adeguatamente confrontati con le prove addotte dalla società, come contratti e pagamenti. La causa è stata rinviata alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull’effettiva inesistenza delle operazioni.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    Le risultanze di indagini svolte nei confronti di società terze possono essere utilizzate nell’avviso di accertamento, purché siano allegate o riportate nelle loro parti essenziali, costituendo elementi indiziari valutabili dal giudice.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3

    Le informazioni desunte da verifiche e documenti relativi ad altri contribuenti possono concorrere, con valore indiziario, alla ricostruzione dell’operazione imponibile.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La motivazione dell’atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa; la Corte ha precisato che non è necessariamente richiesta la trasmissione integrale di ogni atto relativo a soggetti terzi, se gli elementi essenziali sono riportati o allegati.

  • Codice civile, artt. 2727 e seguenti

    Le presunzioni semplici sono ammissibili quando gli indizi siano valutati secondo un ragionamento logico e presentino gravità, precisione e concordanza.

  • Codice civile, art. 2697

    In tema di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, dell’inesistenza dell’operazione; una volta raggiunta tale soglia probatoria, spetta al contribuente dimostrare la concreta esistenza dell’operazione e il diritto alla deduzione o detrazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La sentenza è censurabile in cassazione per omesso, insufficiente o contraddittorio esame motivazionale di fatti decisivi controversi, nei limiti applicabili al giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta fatture relative a operazioni inesistenti, può fondare l’accertamento anche su indizi provenienti da verifiche svolte nei confronti dei fornitori o di altre società collegate.
  • La regolarità formale delle fatture, della contabilità, dei contratti e dei pagamenti non dimostra da sola l’effettività dell’operazione, perché tali elementi possono essere costruiti o simulati.
  • Il giudice deve esaminare tutti gli indizi dell’Amministrazione, sia singolarmente sia nel loro insieme, verificandone gravità, precisione e concordanza, e deve confrontarli con le prove fornite dal contribuente.
  • Se gli indizi dell’Ufficio rendono ragionevolmente probabile l’inesistenza delle operazioni, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare concretamente la prestazione ricevuta, la sua effettiva esecuzione e la riferibilità dei costi all’attività.
  • La sentenza evidenzia che la cassazione può annullare una decisione per motivazione apparente o contraddittoria senza stabilire direttamente se l’operazione fosse realmente inesistente, rinviando la valutazione dei fatti al giudice di merito.

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