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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16187/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo l'unico motivo comune privo di specificità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 febbraio 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge solo un motivo comune, formulato in termini generici: viene dedotto un vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma la censura è ritenuta del tutto priva di specificità perché non indica le ragioni di diritto né i dati di fatto a sostegno dell'assunto difensivo. La Corte rileva quindi che il ricorso non consente alcun reale confronto critico con la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la mera deduzione assertiva del vizio di motivazione non è sufficiente.

  • art. 591 c.p.p.

    La carenza di specificità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è formulata in modo meramente assertivo e non consente di individuare le specifiche ragioni di diritto o gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza.
  • Il requisito di specificità del motivo impone un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la semplice evocazione di un vizio motivazionale non basta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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