Cassazione Penale, Ordinanza n. 16187/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo l'unico motivo comune privo di specificità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 febbraio 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge solo un motivo comune, formulato in termini generici: viene dedotto un vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma la censura è ritenuta del tutto priva di specificità perché non indica le ragioni di diritto né i dati di fatto a sostegno dell'assunto difensivo. La Corte rileva quindi che il ricorso non consente alcun reale confronto critico con la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la mera deduzione assertiva del vizio di motivazione non è sufficiente.
art. 591 c.p.p.
La carenza di specificità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è formulata in modo meramente assertivo e non consente di individuare le specifiche ragioni di diritto o gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza.
- Il requisito di specificità del motivo impone un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la semplice evocazione di un vizio motivazionale non basta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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