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Sentenza

Sentenza n. 1612/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale, adottata il 9 giugno 2026 dopo che il datore di lavoro aveva comunicato la propria sopravvenuta indisponibilità ad assumere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta il 3 aprile 2026 nell’ambito di una procedura avviata su richiesta del datore di lavoro il 1° ottobre 2025 ed era entrato in Italia il 1° maggio 2026. Dopo che la società datrice aveva comunicato l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro per sopravvenuti gravi motivi di salute riguardanti la proprietà, prospettando una possibile voltura del nulla osta a favore di un altro operatore, il SUI ha revocato il titolo perché il datore di lavoro era indisponibile ad assumere. Il ricorrente ha dedotto che, non essendo la mancata instaurazione del rapporto imputabile a lui, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, applicando la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007 e svolgendo un’adeguata istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo con sentenza in forma semplificata. Ha ritenuto che il permesso per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presupponga la preventiva definizione del procedimento e l’instaurazione di un rapporto di lavoro poi interrotto per causa non imputabile al lavoratore; tale presupposto mancava, perché il contratto non era mai stato concluso. Ha inoltre escluso che la circolare ministeriale del 2007 potesse derogare alla legge e ha osservato che essa era stata emanata in un diverso contesto normativo, modificato dal d.l. 73/2022. In ogni caso, il nulla osta riguardava lavoro stagionale e l’art. 24, comma 1, TUI esclude espressamente per tale tipologia il permesso per attesa occupazione. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    In altre parole, come ricordato da Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2025, n. 4839, l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta.

    Il permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è applicabile quando il contratto non sia mai stato sottoscritto.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    In ogni caso, è del tutto assorbente il fatto che, nel caso di specie, parte ricorrente era titolare di un nulla osta per lavoro stagionale e il comma 1 dell’art. 24 del TUI esclude espressamente la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione con riferimento ai permessi per lavoro stagionale.

    La disciplina esclude il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il titolo di ingresso riguarda lavoro stagionale.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore; la mancata stipula del contratto non integra tale presupposto.
  • Una circolare ministeriale non può derogare alla disciplina legislativa primaria e non fonda il rilascio di un titolo di soggiorno in contrasto con i presupposti stabiliti dalla legge.
  • Per i titolari di nulla osta al lavoro stagionale è escluso il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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