Sentenza del 14/10/2015 n. 20630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. Il contribuente aveva presentato la dichiarazione di definizione e pagato la prima rata del condono relativo a IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 2000 e 2001, omettendo però il pagamento delle rate successive. Secondo l'Amministrazione, il solo pagamento della prima rata non perfezionava il condono, poiché l'art. 9-bis richiede il pagamento integrale delle somme dovute entro i termini stabiliti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 è un condono "clemenziale", volto a eliminare o ridurre le sanzioni per omessi o tardivi versamenti, e non un condono "premiale" fondato su un accertamento tributario straordinario. Pertanto, la definizione si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute nei termini; il pagamento della sola prima rata è insufficiente. L'Amministrazione era quindi legittimata a recuperare l'imposta originariamente dovuta mediante ruolo e cartella. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute si perfeziona mediante il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi dovuti, secondo le modalità e i termini previsti.
La norma disciplina un condono clemenziale e non consente di considerare perfezionata la definizione quando il contribuente abbia pagato soltanto la prima rata e omesso le successive.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Tali disposizioni riguardano forme di condono premiale, strutturalmente diverse dall'art. 9-bis. Le eventuali regole più favorevoli previste per queste fattispecie non possono essere applicate analogicamente al condono disciplinato dall'art. 9-bis.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45
Ha modificato la disciplina del pagamento rateale previsto dall'art. 9-bis, senza eliminare il requisito dell'integrale pagamento delle rate entro i termini.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Vieta l'applicazione analogica delle disposizioni eccezionali; le norme sui condoni, in quanto eccezionali, non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Nel condono ex art. 9-bis non è necessario un accertamento o una liquidazione straordinaria dell'Ufficio, poiché l'importo da pagare è già indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ha costituito il fondamento processuale del ricorso per cassazione dell'Agenzia, diretto a denunciare la violazione o falsa applicazione della disciplina sul condono.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
La giurisprudenza europea e nazionale ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione una rinuncia generalizzata alle sanzioni relative all'IVA, quando idonea a compromettere la corretta riscossione del tributo.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali occorre distinguere tra condono premiale e condono clemenziale: le regole applicabili a una categoria non possono essere automaticamente estese all'altra.
- Quando una norma di condono prevede il pagamento rateale come condizione di definizione, il contribuente deve normalmente versare tutte le rate nei termini; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente, salvo un'espressa previsione normativa contraria.
- L'omesso pagamento delle rate successive può comportare il mancato perfezionamento del condono e legittimare l'Amministrazione a recuperare l'intero tributo originariamente dovuto.
- Le disposizioni sui condoni sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile applicare per analogia le conseguenze favorevoli previste da altre forme di sanatoria.
- Per l'IVA occorre verificare anche la compatibilità della disciplina agevolativa con il diritto dell'Unione europea, soprattutto quando il beneficio comporti la rinuncia alle sanzioni o incida sulla corretta riscossione del tributo.
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