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Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 5036 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo l'illegittimità e infondatezza della pretesa, il difetto di motivazione e di legittimazione passiva, nonché l'inesistenza del presupposto impositivo. In particolare, ha dedotto che il magazzino era oggettivamente inutilizzabile, privo di utenze e insuscettibile di produrre rifiuti, depositando una perizia tecnica asseverata. G. S.p.A. ha contestato la valutazione della prova, sostenendo che la perizia avesse valore meramente indiziario e che l'immobile fosse astrattamente utilizzabile, oltre a lamentare la mancata comunicazione preventiva dello stato dei locali e l'assenza di sopralluoghi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento aveva accolto il ricorso e annullato l'avviso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello di G. S.p.A., confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata l'oggettiva inutilizzabilità dell'immobile sulla base della relazione tecnica asseverata e ha rilevato che la società non aveva fornito elementi contrari, quali una propria relazione tecnica, prove relative alle utenze o una contestazione specifica delle dichiarazioni del tecnico. G. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 62 del d.lgs. 507/1993

    La Tarsu è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree coperte o scoperte, indipendentemente dall'uso al quale sono adibite. Sono escluse le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinate o perché si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

    La norma individua il presupposto della tassazione nella detenzione o occupazione dell'area, ma ammette l'esclusione quando sia dimostrata una concreta e obiettiva impossibilità di produrre rifiuti. Non è sufficiente la mera dichiarazione del contribuente: occorre una prova concreta delle condizioni di inutilizzabilità.

Massime di principio

  • Un immobile formalmente esistente o catastalmente censito non è automaticamente soggetto alla tassa rifiuti se il contribuente dimostra che, per condizioni oggettive, non è concretamente utilizzabile e non può produrre rifiuti.
  • L'onere di provare la causa di esclusione dalla tassazione grava normalmente sul contribuente, che può assolverlo mediante perizie tecniche asseverate e ulteriore documentazione coerente, come assenza di utenze, condizioni strutturali impeditive o inutilizzabilità effettiva.
  • La mera astratta utilizzabilità dell'immobile o il riferimento ai soli dati catastali non sono necessariamente sufficienti a fondare la pretesa tributaria quando esistano prove specifiche della sua inutilizzabilità.
  • L'ente impositore che contesti una perizia o una dichiarata inutilizzabilità deve fornire elementi concreti di segno contrario, come sopralluoghi, documentazione sulle utenze, una propria relazione tecnica o contestazioni puntuali delle risultanze prodotte.
  • La non assoggettabilità deve riferirsi a una condizione oggettiva dell'area o del locale, non alla semplice scelta soggettiva del proprietario di non utilizzarlo.

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