L.R. Liguria 12/2022
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT) E 17 DICEMBRE 2012, N. 44 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. 40/2009 sullo sport, adeguando il testo al RUNTS e alla normativa statale su impianti e sicurezza nelle discipline invernali; interviene anche sulla l.r. 44/2012 sulle guide alpine. Alcune modifiche agli impianti sportivi si applicano dal 1° gennaio 2023; per il nuovo regime delle aree sciabili è previsto un provvedimento della Giunta entro un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 40/2021. Riportate disposizioni transitorie sul Terzo Settore.
Modifiche alla disciplina regionale su sport, impianti sportivi e guida alpina
Modifiche alla normativa regionale in materia di sport e guida alpina
La legge regionale della Liguria 27 ottobre 2022, n. 12 aggiorna il testo unico regionale sullo sport e l’ordinamento della professione di guida alpina, adeguando la disciplina agli istituti del Terzo Settore e alla normativa statale in materia di impianti sportivi e sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Ambito di applicazione e finalità
L’intervento riguarda principalmente la l.r. 40/2009, con una riscrittura di varie disposizioni sugli impianti sportivi e sulle aree sciabili attrezzate. Viene inoltre modificata la l.r. 44/2012, eliminando un requisito di accesso a un corso per aspirante guida.
Terzo Settore e requisiti per i benefici nel settore sportivo
La disciplina regionale sostituisce il richiamo al registro regionale del Terzo Settore con quello al RUNTS. Per il riconoscimento del requisito richiesto dalla normativa sportiva regionale, è comunque previsto un regime transitorio: fino al perfezionamento dell’iscrizione o al provvedimento di mancata iscrizione nel RUNTS, il requisito si intende soddisfatto mediante iscrizione nel vecchio registro regionale del Terzo Settore.
Gestione e affidamento degli impianti sportivi
Gli enti territoriali proprietari degli impianti che non intendano gestirli direttamente devono distinguere gli impianti con o senza rilevanza economica, applicando procedure di selezione differenziate nel rispetto della normativa nazionale sui contratti pubblici. L’affidamento della gestione avviene in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, tramite convenzioni. Le convenzioni devono fissare criteri d’uso omogenei, anche sotto il profilo economico, e l’uso dell’impianto è comunque garantito anche ai soggetti non affidatari.
Impianti sportivi: accesso, uso e criteri regionali
La legge elimina alcune formulazioni precedenti e rinvia alla determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. La Giunta regionale interviene, con il provvedimento previsto dalla legge, nella disciplina di attuazione relativa agli impianti e alle aree sciabili.
Aree sciabili attrezzate: individuazione e disciplina
La Giunta regionale individua con deliberazione le aree sciabili attrezzate ai sensi del d.lgs. 40/2021, come superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprensive di piste, impianti di risalita e di innevamento. Può anche determinare le aree di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto. L’individuazione, sentiti i gestori, comprende segnaletica e piste di raccordo dotate dei requisiti di legge; essa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e costituisce presupposto per la servitù coattiva, previo pagamento dell’indennità.
Piste, classificazione e segnaletica
I gestori classificano, segnalano e delimitano le piste di discesa, fondo, slitta e slittino secondo il grado di difficoltà, riservando e segnalando le aree per parco giochi e principianti. La segnaletica nelle aree sciabili attrezzate deve essere predisposta dai gestori in conformità alle regole statali richiamate.
Obblighi dei gestori delle aree sciabili
I gestori devono dare attuazione alle disposizioni statali in materia di sicurezza sulle piste e, in particolare, provvedere a:
- adeguata segnalazione della difficoltà e pericolosità di ciascuna pista;
- sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;
- manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili;
- tempestiva segnalazione di ogni situazione di pericolo per gli utenti;
- rimozione degli ostacoli per lo sci da parte di persone con disabilità e miglioramento dell’accessibilità delle strutture e dei servizi connessi.
I gestori nominano inoltre un direttore responsabile delle piste secondo la normativa statale; modalità di individuazione e formazione del personale sono demandate a deliberazione della Giunta regionale. In caso di ripetuta violazione degli obblighi, trova applicazione la sanzione prevista dalla normativa statale richiamata.
Soccorso, trasporto infortunati e assicurazione
I gestori delle aree sciabili attrezzate devono assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste. Per tale finalità possono stipulare convenzioni con il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, con corpi o enti dello Stato e con associazioni di volontariato specializzate. Devono inoltre comunicare alla struttura regionale competente i dati richiesti per gli adempimenti connessi.
I gestori devono anche stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso utenti e terzi per i danni derivanti dalla gestione delle aree.
Obblighi degli utenti e pratiche sportive assimilate
Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono mantenere una condotta conforme alle norme di comportamento previste dal capo III della normativa statale richiamata. Le disposizioni previste per lo sci alpino si applicano anche a snowboard, telemark e altre tecniche di discesa.
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale richiamata. Viene anche eliminato un precedente comma dell’articolo 54 della l.r. 40/2009.
Modifiche alla disciplina regionale sulle guide alpine
La legge sopprime, per l’ammissione ai corsi di aspirante guida con qualifica di secondo livello, il requisito del conseguimento dell’abilitazione tecnica di primo livello.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Le modifiche agli articoli 19, 20 e 21 della l.r. 40/2009 si applicano dal 1° gennaio 2023. Il provvedimento della Giunta regionale relativo alle aree sciabili attrezzate deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 40/2021. La legge reca infine clausola di invarianza finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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