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Legge

L.R. Liguria 14/2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, N. 13 (PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE)

Normativa regionaleL.R. Liguria 14/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Liguria 13/2020 alla disciplina statale sulle comunità energetiche rinnovabili e sull’autoconsumo collettivo, estendendo obiettivi e definizioni, introducendo le CER solidali, rafforzando il tavolo tecnico e prevedendo mappature di tetti e aree pubbliche. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale ligure sulle comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo

Modifiche alla disciplina ligure sulle comunità energetiche e sull’autoconsumo collettivo

La legge regionale Liguria 6 dicembre 2022, n. 14 aggiorna la l.r. 13/2020 per allinearla al d.lgs. 199/2021 e ampliare la disciplina alle comunità energetiche rinnovabili e alle configurazioni di autoconsumo collettivo. Interviene su finalità, definizioni, strumenti di coordinamento e iniziative di supporto territoriale.

Oggetto e finalità generali

La Regione Liguria dichiara l’obiettivo della transizione energetica del sistema socioeconomico regionale e della neutralità carbonica netta al 2050. La disciplina regionale viene orientata non solo alla diffusione delle comunità energetiche, ma anche alla produzione distribuita, allo scambio, all’accumulo e alla cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo, alla riduzione della povertà energetica e sociale e al perseguimento dell’indipendenza e autonomia energetica.

Inquadramento normativo e definizioni

La legge rinvia espressamente alle definizioni del d.lgs. 199/2021, in particolare:

  • alla lettera o) per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
  • alla lettera p) per le comunità energetiche rinnovabili.

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo e le successive modifiche.

Comunità energetiche rinnovabili: natura, finalità e attività

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono qualificate come soggetti di diritto autonomi, senza scopo di lucro, costituiti e operanti ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021 e della relativa disciplina attuativa.

La loro finalità primaria è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri, eventualmente anche tramite immagazzinamento dell’energia, per aumentare l’efficienza energetica e contribuire al contrasto della povertà energetica riducendo consumi e tariffe di fornitura.

La CER deve valorizzare l’energia prodotta e condivisa per generare benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità o di area locale, senza perseguire profitti finanziari. I membri partecipano alla generazione distribuita e ad attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale.

Sono inoltre previste attività ulteriori compatibili con gli obiettivi della comunità, tra cui:

  • progetti innovativi per la produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale;
  • ricerca di soluzioni eco-compatibili;
  • costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e uso dell’energia;
  • servizi coerenti con l’economia circolare;
  • interventi integrati di domotica;
  • servizi di ricarica per veicoli elettrici, compresi i community charger;
  • altri servizi ancillari e di flessibilità.

Alla CER possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle imprese è ammessa solo se non costituisce la loro attività industriale o commerciale principale.

Configurazioni di autoconsumo collettivo

La legge disciplina anche la configurazione di autoconsumo collettivo, intesa come gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente secondo l’art. 30 del d.lgs. 199/2021 e si trovano nello stesso edificio o condominio.

CER solidali e contrasto alla povertà energetica

La Regione riconosce, eventualmente anche con forme di premialità, le CER ad alta valenza sociale e territoriale, definite come “comunità energetiche rinnovabili solidali”, quando presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • presenza di soggetti economicamente svantaggiati, per contrastare la povertà energetica;
  • presenza di enti del terzo settore o di enti proprietari e gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale;
  • presenza di enti locali che abbiano approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, oppure che abbiano messo a disposizione tetti di edifici pubblici o aree pubbliche per gli impianti;
  • localizzazione in aree montane o interne del territorio regionale;
  • realizzazione di progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche con la collaborazione di enti locali, enti del terzo settore o cooperative.

Tavolo tecnico e osservatorio permanente

Viene riorganizzato il tavolo tecnico regionale, ora con compiti specifici in materia di riduzione dei consumi energetici. Tra le funzioni attribuite figurano anche:

  • formulare proposte per la gestione dei rapporti con ARERA;
  • individuare le migliori pratiche per ridurre oneri e adempimenti burocratici e amministrativi;
  • svolgere ulteriori attività attribuite dalla Giunta regionale.

La composizione del tavolo è definita in modo dettagliato e comprende rappresentanti regionali, soggetti tecnici, universitari e istituzionali, tra cui Università di Genova, ANCI Liguria, Liguria Digitale S.p.A., IRE S.p.A., GSE S.p.A. e FI.L.S.E. S.p.A., oltre ai responsabili per l’uso razionale dell’energia nei diversi ambiti provinciali.

Accanto al tavolo opera un Osservatorio permanente sulle energie rinnovabili con funzioni consultive, nel quale sono presenti portatori di interessi, in particolare associazioni del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili, del terzo settore, dei consumatori, degli utenti e associazioni datoriali e mutualistiche.

Il tavolo tecnico convoca i membri dell’Osservatorio almeno semestralmente e promuove incontri periodici con i referenti delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo.

Mappatura di tetti e aree pubbliche

La Regione e gli enti locali devono effettuare una mappatura periodica dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche nella loro disponibilità, da mettere anche a disposizione di terzi per l’installazione di impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili. La misura è finalizzata a promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile.

Effetti economici e disposizione finanziaria

La legge stabilisce espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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