R.R. Liguria 2/2022
MODIFICHE AL REGOLAMENTO 14 OTTOBRE 2013, N. 7 (REGOLAMENTO RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI AI FINI DELL’UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO”)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina ligure sul rilascio delle concessioni per l’uso delle aree del demanio idrico: avviso pubblico delle aree disponibili, istanza con documentazione essenziale, pubblicazione e confronto tra domande concorrenti, casi di assegnazione diretta, durata massima di 19 anni, canoni, cauzione, subconcessione e decadenza. Riguarda solo i procedimenti e le concessioni regionali ancora in corso o da rilasciare in Liguria.
Modifiche al regolamento sulle concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico
Modifiche alla disciplina ligure delle concessioni demaniali idriche
Il regolamento aggiorna il regolamento regionale 14 ottobre 2013, n. 7 della Regione Liguria, che disciplina il rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico. La nuova formulazione dettaglia procedimento, pubblicità, criteri di selezione, requisiti documentali, durata, cauzione, gestione e cause di decadenza.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda il procedimento di rilascio delle concessioni per l’uso delle aree del demanio idrico, con o senza opere, anche in alveo, subalveo o per proiezione di superfici dell’alveo. L’obiettivo è conciliare l’uso del bene pubblico con funzionalità idraulica, tutela ambientale, conservazione del bene e conformità alla pianificazione di bacino, nel rispetto dei principi della direttiva 2006/123/CE per le attività economiche.
Gestione delle aree disponibili e avviso regionale
La Regione pubblica periodicamente sul proprio sito un avviso di disponibilità delle aree demaniali che intende concedere, indicando gli usi consentiti purché compatibili con pianificazione di bacino, regime idraulico e strumentazione urbanistica. La presentazione di un’istanza determina la cancellazione dell’avviso dal sito regionale e avvia la procedura istruttoria.
Istanza di concessione e documentazione richiesta
L’interessato presenta istanza alla Regione, in bollo, con elementi essenziali a pena di inammissibilità: dati del richiedente, oggetto, individuazione e superficie dell’area, uso richiesto, eventuale ricorrenza di condizioni particolari, previsione di opere, attestazione delle spese istruttorie, regolarità dei pagamenti dovuti per canoni e indennità se già titolare o detentore di concessioni, dichiarazioni antimafia/di capacità a contrarre per gli operatori economici e, per l’uso nautico, dichiarazione sulla corrispondenza dell’attività alla visura camerale.
La documentazione minima comprende normalmente:
- planimetria catastale aggiornata;
- stralcio CTR 1:5000 con area estesa almeno 500 metri;
- relazione descrittiva con documentazione fotografica.
Se l’istanza riguarda pertinenze idrauliche con mutazione dei luoghi, occorrono inoltre:
- verifica di compatibilità con pianificazione di bacino, Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 e urbanistica comunale;
- verifica rispetto ad altri piani e vincoli, inclusi parchi, Rete Natura 2000 e vincolo paesaggistico;
- relazione di dettaglio sull’intervento e sulle modalità esecutive, anche provvisorie, con durata e accessi all’alveo.
Per occupazioni in alveo, subalveo o proiezione dell’alveo, servono anche elaborati tecnici quotati, raffronto tra stato di fatto e progetto, rappresentazione dei limiti effettivi dell’alveo e dei limiti catastali demaniali, relazione sui vincoli, verifica idraulica e, se le opere interferiscono con il regime idraulico, studio tecnico-idraulico.
Procedura per attività economiche e casi di assegnazione diretta
Per le aree di pertinenza idraulica destinate ad attività economiche, l’avviso della domanda è pubblicato sul sito della Regione e all’albo pretorio del Comune interessato per 20 giorni. Domande concorrenti possono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione.
Non si applicano pubblicazione comparativa e gara, con assegnazione diretta, nei casi indicati dal regolamento, tra cui:
- istante ente pubblico o soggetto che svolga un servizio pubblico essenziale;
- domanda su pertinenze di un’opera già concessa all’istante;
- area confinante con superficie da concedere non superiore al 20% della superficie originariamente concessa;
- fondo intercluso che necessita di accesso tramite l’area demaniale;
- unico fondo privato che dà accesso a un’area demaniale interclusa;
- uso nautico ricettivo su area confinante con proprietà dell’istante, se la superficie richiesta non supera il 10% di quella complessivamente utilizzata.
Per le attività nautico-ricettive, il richiedente deve documentare le superfici di proprietà su cui svolge l’attività e che confinano con l’area demaniale.
Domande concorrenti e criteri di aggiudicazione
In presenza di domande concorrenti, la Regione invita i richiedenti a formulare un’offerta in busta chiusa entro termine e ora prefissati. La base minima dell’offerta corrisponde al canone di concessione previsto per l’area.
L’aggiudicazione avviene a favore dell’offerta più alta sul canone annuale. Se partecipa un ente pubblico o un soggetto che svolge un servizio pubblico essenziale, la concessione è rilasciata direttamente a suo favore senza procedura competitiva.
A parità di condizioni è preferito chi propone un uso funzionale a interessi pubblici o una valorizzazione del bene demaniale. In ulteriore parità, se tra le offerte c’è il richiedente originario, l’area è assegnata a quest’ultimo; altrimenti si procede a sorteggio.
Regole speciali per l’uso nautico
Per le istanze di occupazione del demanio idrico a uso nautico non sono ammissibili:
- domande di privati per attività senza finalità lucrativa se il richiedente è già titolare di concessione nautica;
- domande per attività economiche che dalla visura camerale non risultino nautiche;
- domande di enti pubblici o soggetti che svolgono servizio pubblico essenziale già titolari di concessione nautica.
Per le attività economiche a uso nautico si applicano le regole di pubblicazione e confronto tra domande. Se, dopo la pubblicazione, pervengono anche domande concorrenti economiche, sono invitate all’offerta solo quelle economiche. Non sono ammissibili domande concorrenti provenienti da soggetti legati al richiedente da controllo o da relazioni tali da ricondurre le istanze a un unico centro decisionale.
Provvedimento concessorio, autorizzazione idraulica e termini
La Regione conclude l’istruttoria e rilascia il provvedimento concessorio dopo aver acquisito le intese, i concerti, i nulla osta e gli altri assensi necessari, secondo la legge generale sul procedimento amministrativo. Quando necessario, il provvedimento comprende anche l’autorizzazione idraulica.
Se l’autorità procedente è diversa dall’ente concedente, l’autorizzazione idraulica è rilasciata in conferenza di servizi, mentre la concessione demaniale è rilasciata successivamente. In caso di urgenza può essere rilasciata l’autorizzazione idraulica, ferma la successiva regolarizzazione della concessione.
L’efficacia della concessione è subordinata al pagamento del canone e della cauzione entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento, nonché alla sottoscrizione del disciplinare entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato rispetto di tali termini comporta decadenza, e quanto eventualmente versato non è restituito. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla domanda.
Disciplinare, registrazione e casi di sostituzione
Il disciplinare resta lo strumento ordinario di accettazione delle prescrizioni, ma non è richiesto nei casi di:
- occupazione occasionale per eventi, manifestazioni o necessità particolari, fino a 20 giorni;
- occupazioni temporanee fino a 180 giorni per usi transitori;
- interventi di asportazione di materiale litoide in alveo.
In questi casi è sufficiente la formale accettazione delle prescrizioni del provvedimento concessorio. Gli oneri di registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente.
Durata delle concessioni
Le concessioni disciplinate dal regolamento hanno durata massima di 19 anni. Per le derivazioni idriche, la durata della concessione di uso delle aree del demanio idrico coincide con quella della concessione a derivare.
Cauzione e garanzie
Il deposito cauzionale può essere determinato anche in misura pari al costo stimato di demolizione delle opere, nei casi di particolare complessità e onerosità delle opere stesse, secondo il prezziario regionale delle opere edili e impiantistiche.
Per le occupazioni occasionali non superiori a 20 giorni, la cauzione non è dovuta, salvo i casi in cui la Regione ritenga che l’uso possa comportare danni o richieda ripristino dello stato dei luoghi. La cauzione è infruttifera.
Canoni, pagamento e decadenza
Il mancato pagamento di due annualità da parte di soggetti privati, o di quattro annualità da parte di enti pubblici, costituisce causa di decadenza, salvo rateizzazioni. È causa di decadenza anche l’inutile decorso dei termini di 60 giorni per il pagamento di canone e cauzione e per la sottoscrizione del disciplinare, nonché l’affidamento della gestione senza l’autorizzazione regionale prevista.
Subconcessione e affidamento della gestione
La subconcessione è vietata. È però consentito al concessionario affidare ad altri la gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione previa autorizzazione regionale. Se il concessionario è un ente pubblico e la gestione è affidata a un soggetto che svolge attività economiche, non si applicano le agevolazioni sui canoni previste per gli enti pubblici. Se il concessionario è privato, l’affidamento della gestione è ammesso solo in casi eccezionali e per periodi determinati, fermo restando il regime delle attività secondarie.
Rinuncia alla concessione e altri effetti
La rinuncia alla concessione va comunicata all’ente concedente; non è ammessa la rinuncia parziale, salvo specifica autorizzazione regionale. In caso di occupazioni o altre ipotesi disciplinate dalle norme richiamate, il regolamento estende alcuni effetti anche a chi ha la disponibilità del bene, non solo al titolare formale della concessione.
Disposizioni finali e applicabilità pratica
Il regolamento è di interesse per procedimenti concessori da avviare o gestire in Liguria in materia di demanio idrico. È rilevante per imprese, operatori nautici, enti pubblici e soggetti che intendano occupare o utilizzare aree demaniali idriche, specie nei casi di confronto competitivo, usi nautici, interventi con opere e occupazioni temporanee. Non contiene una disciplina finanziaria o sanzionatoria autonoma generale oltre alle cause di decadenza e alle regole su canoni e cauzione.
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