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Sentenza

Sentenza n. 12876/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Roma - Area I TER- Ordine e Sicurezza Pubblica - Polizia - prot. Uscita n. -OMISSIS-del 21.03.2023, notificato in data 20.4.2023 a mezzo Questura di Roma, Comm.PS sezionale Tuscolano - con il quale il Prefetto della Provincia di Roma ha decretato che "il ricorso gerarchico del … avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo è respinto"; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente inconseguenza dell'illegittimo atto impugnato.

Giustizia amministrativa202309692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico contro la revoca, disposta dal Questore, della licenza di porto d’armi per uso sportivo. La revoca era motivata dal coinvolgimento del titolare in una situazione di conflittualità con l’ex coniuge, a seguito di fatti da questa rappresentati. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe esaminato le osservazioni e la documentazione prodotte nel procedimento, limitandosi a reiterare le ragioni del preavviso di rigetto, né avrebbe spiegato perché la conflittualità familiare fosse idonea a dimostrare il rischio di abuso delle armi. Il secondo motivo contestava la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che una denuncia penale non potesse, da sola, fondare la revoca. Il terzo motivo deduceva violazione del principio di proporzionalità, travisamento dei fatti e violazione delle medesime disposizioni, rilevando l’età del ricorrente, l’assenza di precedenti penali e di informazioni di polizia, l’assenza di cattive frequentazioni e il carattere isolato dell’episodio. Era stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e, conseguentemente, anche la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che le autorizzazioni di polizia in materia di armi abbiano natura preventiva e possano essere negate o revocate quando, sulla base di circostanze oggettive, il titolare non dia più affidamento di non abusare delle armi, senza che sia necessario un abuso effettivo, una condanna penale o un giudizio di pericolosità sociale. Il giudizio richiesto all’autorità è prognostico e riguarda l’affidabilità del soggetto e l’assenza di rischi di abuso; anche una situazione non sfociata in condanna e un episodio isolato possono assumere rilievo se sintomatici di una possibile insufficiente capacità di dominio degli impulsi o delle emozioni. Nel caso concreto, la situazione di conflittualità con l’ex coniuge è stata ritenuta circostanza concreta e sufficiente a giustificare, alla data dell’adozione, il provvedimento cautelativo. L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza limita il sindacato giudiziale ai casi di manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti; tali vizi, così come il difetto di istruttoria e di motivazione, non sono stati ravvisati. Il TAR ha comunque precisato che, considerato il tempo trascorso dall’episodio e l’assenza di ulteriori elementi negativi, l’interessato può presentare una nuova domanda di porto d’armi per uso sportivo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’atto deve essere motivato; nel caso concreto il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulla situazione di conflittualità con l’ex coniuge.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni partecipative dell’interessato devono essere considerate, ma il giudice ha escluso che nel caso concreto vi fosse una carenza istruttoria o motivazionale rilevante.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo è stato ritenuto legittimo nonostante la contestazione relativa al preavviso di rigetto e alle osservazioni presentate.

  • art. 10 T.U.L.P.S.

    le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata

    La disciplina consente l’intervento preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza quando venga meno l’affidamento sul corretto uso delle armi.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Concorre a fondare il potere discrezionale dell’autorità nella valutazione dell’affidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il divieto di detenzione può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica della capacità di abuso, senza necessità di un abuso già accertato.

  • art. 42 T.U.L.P.S.

    Richiamato quale base normativa del regime delle licenze di porto d’armi.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    la licenza di porto d'armi può essere ricusata... a chi non dà affidamento di non abusare delle armi

    La licenza può essere negata o revocata quando circostanze oggettive facciano venir meno l’affidamento sull’assenza di abuso.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che il porto d’armi costituisce una deroga al generale divieto di portare armi.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Richiamato insieme all’art. 699 c.p. per sottolineare la natura eccezionale dell’autorizzazione al porto d’armi.

Massime di principio

  • Le autorizzazioni di polizia relative alla detenzione e al porto d’armi hanno natura preventiva e possono essere negate o revocate quando circostanze oggettive facciano venir meno l’affidamento del titolare sul corretto uso delle armi, senza necessità di un abuso effettivo o già accertato.
  • Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi è prognostico e riguarda l’affidabilità del soggetto e l’assenza di rischio di abuso; non richiede necessariamente un giudizio di pericolosità sociale, una condanna penale o l’applicazione di misure di pubblica sicurezza.
  • Anche una situazione isolata di conflittualità personale può legittimamente fondare la revoca del porto d’armi se, secondo una valutazione concreta e non manifestamente illogica, risulti sintomatica di una possibile insufficiente capacità di dominio degli impulsi o delle emozioni.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è circoscritto alla manifesta illogicità e al palese travisamento dei fatti; il provvedimento deve comunque indicare le circostanze concrete poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
  • L’interesse al porto d’armi per uso sportivo è recessivo rispetto alle esigenze di sicurezza e incolumità pubblica; il decorso del tempo e l’assenza di ulteriori elementi negativi possono tuttavia consentire la presentazione di una nuova domanda, da valutare alla luce della situazione aggiornata.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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