Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/06/2016 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di accertamento - accertamento d'ufficio - art. 41, d.P.R. n. 600/73 - art. 55, d.P.R. n. 633/72 - mancata esibizione della documentazione - non rileva - accertamento induttivo - non è tale - presupposto - omessa dichiarazione - è necessaria - nullità - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che l'Amministrazione avesse effettuato un accertamento induttivo fondato sulla mancata esibizione della documentazione e che tale mancata esibizione fosse dovuta a cause non imputabili alla sua volontà. Da ciò avrebbe dovuto derivare l'illegittimità o la nullità dell'atto.

La decisione

La decisione chiarisce che l'accertamento basato su dati e notizie comunque raccolti o conosciuti dall'Ufficio, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è un accertamento d'ufficio ai sensi degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, non un accertamento induttivo fondato sulla mancata esibizione dei documenti. Ai fini dell'accertamento d'ufficio è sufficiente l'omessa presentazione della dichiarazione; non rileva, pertanto, che la mancata esibizione della documentazione sia dipesa da cause non imputabili al contribuente. La nullità dell'accertamento non consegue da tale circostanza.

Norme richiamate

  • Art. 41, d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione. L'Ufficio può determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti o conosciuti, ricorrendo anche a presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 55, d.P.R. n. 633/1972

    Prevede l'accertamento d'ufficio ai fini IVA in caso di omessa dichiarazione, consentendo all'Amministrazione finanziaria di utilizzare dati, notizie e presunzioni acquisite anche al di fuori della documentazione fornita dal contribuente.

Massime di principio

  • Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, l'Amministrazione può procedere d'ufficio utilizzando tutti i dati e le notizie disponibili, anche mediante presunzioni meno rigorose rispetto a quelle richieste nell'accertamento analitico o induttivo ordinario.
  • L'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione non coincide necessariamente con un accertamento induttivo derivante dalla mancata esibizione dei documenti: la qualificazione dipende dal presupposto giuridico dell'attività dell'Ufficio.
  • Se il presupposto dell'accertamento è l'omessa dichiarazione, la mancata esibizione della documentazione e le ragioni che l'hanno determinata non impediscono di per sé l'accertamento né ne comportano automaticamente la nullità.
  • La contestazione dell'accertamento deve concentrarsi sull'assenza del presupposto dell'omessa dichiarazione, sull'erroneità dei dati utilizzati o sull'insufficienza della motivazione, non soltanto sulle cause della mancata produzione dei documenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.