Sentenza del 03/02/2016 n. 2107 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a ICI, per gli anni 1999 e 2000, di un'area edificabile di circa 10.000 mq. La società sosteneva che l'area fosse una pertinenza dell'adiacente complesso industriale e quindi non autonomamente tassabile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2. Il Comune ha contestato sia la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare la natura pertinenziale, sia la valutazione delle prove effettuata dalla CTR. Ha inoltre contestato l'utilizzo, ai fini della base imponibile, del criterio previsto per i fabbricati anziché di quello previsto per le aree edificabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi del ricorso del Comune. Ha stabilito che l'onere di provare la natura pertinenziale dell'area grava sul contribuente, che deve dimostrare concretamente gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 c.c. La CTR aveva erroneamente posto a carico del Comune la prova dell'inesistenza del vincolo pertinenziale e aveva motivato in modo insufficiente, non esaminando adeguatamente le contestazioni e i documenti prodotti dall'ente. La Corte ha inoltre chiarito che le risultanze catastali, contabili o l'unicità della rendita non dimostrano di per sé la pertinenzialità, che deve risultare dalla destinazione effettiva e concreta dell'area. In mancanza di tale prova, l'area deve essere tassata come area edificabile secondo il valore venale in comune commercio previsto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Toscana per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1
esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali
Un'area non è autonomamente soggetta a ICI se costituisce effettivamente una pertinenza del fabbricato; tuttavia, la natura pertinenziale deve essere provata dal contribuente.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
Prevede il criterio di determinazione della base imponibile relativo ai fabbricati; tale criterio non può essere applicato all'area edificabile se non è dimostrata la sua natura pertinenziale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
valore del bene in comune commercio al 1 gennaio di ciascun anno d'imposizione
In assenza di prova della pertinenzialità, la base imponibile dell'area edificabile deve essere determinata sulla base del suo valore venale in comune commercio.
Codice civile, art. 817
La pertinenza richiede una destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o all'ornamento di un'altra, oltre alla sussistenza dell'elemento soggettivo della volontà di destinazione.
Codice civile, art. 2697
Chi invoca un fatto costitutivo di un'esenzione o di un trattamento fiscale più favorevole deve provarne la sussistenza; pertanto, l'onere di dimostrare il vincolo pertinenziale grava sul contribuente.
Massime di principio
- Quando il contribuente sostiene che un'area non debba essere tassata autonomamente perché pertinenza di un fabbricato, deve fornire la prova concreta della destinazione stabile dell'area al servizio o all'ornamento del fabbricato e della volontà di tale destinazione.
- La semplice inclusione dell'area in un'unica dichiarazione, l'unicità della rendita catastale, le risultanze catastali o le registrazioni contabili non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la pertinenzialità.
- La valutazione deve concentrarsi sull'utilizzazione effettiva e concreta dell'area, come viabilità interna, spazi di manovra, parcheggi o verde, verificando anche la coincidenza soggettiva tra proprietario o utilizzatore dell'area e del fabbricato.
- Se la pertinenzialità non viene provata, l'area deve essere trattata fiscalmente come area edificabile autonoma e la base imponibile deve essere determinata secondo il valore venale in comune commercio, non secondo il criterio previsto per i fabbricati.
- In caso di motivazione giudiziale che ignori le contestazioni dell'ente impositore o i documenti rilevanti da esso prodotti, la decisione può essere cassata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
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