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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5749 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - Pensioni di guerra - Ratei, rivalutazione ed interessi corrisposti alla moglie ed ai figli del "de cuius" - Soggezione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, pari a circa 68.000 euro, relativo ai ratei arretrati del trattamento pensionistico di guerra spettanti dopo la morte del de cuius. Sostenevano che tali somme spettassero alla moglie e ai figli iure proprio, e non iure hereditatis, e che quindi non dovessero essere comprese nell'attivo ereditario. Contestavano inoltre l'assoggettamento a imposta della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il decesso, richiamando le norme sulle pensioni di guerra. È stata altresì dedotta la nullità del giudizio d'appello per mancata comunicazione dell'udienza, a causa del trasferimento dello studio dei difensori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la comunicazione dell'udienza effettuata presso il domicilio precedentemente indicato, poiché i ricorrenti non avevano comunicato tempestivamente la variazione; in mancanza, era legittima la comunicazione mediante affissione all'albo della segreteria della commissione tributaria. Nel merito, la Corte ha stabilito che l'irrilevanza fiscale delle pensioni di guerra riguarda le imposte sui redditi e non comporta un'esenzione dall'imposta di successione. I ratei arretrati costituiscono poste patrimoniali devolute alla moglie e ai figli in base alla legge, ma restano soggetti all'imposta di successione. Anche rivalutazione e interessi maturati dopo la morte sono imponibili, in quanto accessori di un credito soggetto a tassazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 915 del 1978, art. 77

    Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali.

    La norma esclude le pensioni di guerra dal reddito imponibile e impedisce che siano computate ai fini di altri benefici economici o assistenziali, ma non stabilisce un'esenzione dall'imposta di successione.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12

    Elenco dei beni non compresi nell'attivo ereditario.

    L'elenco delle attività escluse dall'attivo ereditario è eccezionale e di stretta interpretazione. Poiché i ratei arretrati delle pensioni di guerra non sono inclusi, essi rientrano nella base imponibile dell'imposta di successione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

    La parte deve comunicare formalmente la variazione del domicilio alla commissione tributaria e alle altre parti. Se tale onere non viene adempiuto, le comunicazioni possono essere effettuate presso il precedente domicilio o, quando ciò risulti impossibile, mediante deposito e affissione presso la segreteria della commissione.

  • D.P.R. n. 915 del 1978, artt. 116 e 123; D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 201; D.P.R. n. 1079 del 1970, art. 14

    Le disposizioni regolano la devoluzione dei ratei pensionistici arretrati alla moglie e ai figli, anche indipendentemente dalla loro qualità di eredi testamentari, ma disciplinano la trasmissione del credito e non introducono un'esenzione dall'imposta di successione.

  • Art. 14 delle preleggi

    Le norme eccezionali, come quelle che escludono determinati beni dall'attivo ereditario, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • L'esenzione o l'irrilevanza di una somma ai fini delle imposte sui redditi non implica automaticamente l'esenzione dall'imposta di successione: occorre una specifica disposizione riferita alla successione.
  • Quando una legge attribuisce direttamente determinati crediti alla moglie o ai figli del defunto iure proprio, ciò incide sul soggetto destinatario della somma, ma non necessariamente esclude il credito dal perimetro dell'attivo ereditario o dall'imposizione successoria.
  • Per stabilire se un bene o un credito è escluso dall'imposta di successione bisogna verificare se rientra espressamente nell'elenco normativo delle attività non comprese nell'attivo ereditario; le esclusioni sono generalmente interpretate restrittivamente.
  • Gli interessi e la rivalutazione maturati su un credito successorio seguono, in linea generale, il trattamento fiscale del credito principale e sono imponibili se quest'ultimo è soggetto all'imposta di successione.
  • Nel contenzioso tributario, il trasferimento dello studio o del domicilio dei difensori deve essere comunicato formalmente alla segreteria della commissione e alle parti costituite; in caso contrario, le comunicazioni effettuate al vecchio indirizzo o presso l'albo possono risultare valide.

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