Sentenza del 29/10/2018 n. 2560 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Successione ereditaria - accettazione con beneficio di inventario - pretesa tributaria per i debiti del de cuius - successiva spoliazione del beni - cessio bonorum - effetti dell'ingiunzione - non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’intimazione di pagamento di 3.591 euro relativa a debiti tributari del de cuius per l’anno d’imposta 2009, notificata dopo l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario ma prima della successiva cessio bonorum ex art. 507 c.c. Hanno sostenuto il difetto di legittimazione passiva, poiché la responsabilità degli eredi era limitata all’attivo ereditario e l’obbligo avrebbe dovuto essere riferito alla curatela; hanno inoltre dedotto difetti di motivazione dell’intimazione e della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione ha ritenuto fondato il primo motivo di appello. L’accettazione con beneficio d’inventario, intervenuta prima della notifica dell’intimazione, aveva separato il patrimonio del defunto da quello degli eredi e limitato la loro responsabilità ai soli beni ereditari. La successiva cessio bonorum non era determinante, perché gli effetti protettivi derivavano già dall’accettazione beneficiata. L’intimazione di pagamento è stata quindi annullata. Gli altri motivi relativi alla motivazione degli atti sono stati respinti o ritenuti infondati. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 507 del codice civile
La cessione dei beni ereditari ai creditori costituisce un atto successivo e distinto dall’accettazione con beneficio d’inventario. Nel caso deciso, non è stata considerata necessaria per produrre la limitazione della responsabilità degli eredi, già derivante dall’accettazione beneficiata.
Disciplina civilistica dell’accettazione con beneficio d’inventario
L’accettazione con beneficio d’inventario mantiene separati il patrimonio ereditario e quello personale dell’erede e limita la responsabilità per i debiti del de cuius entro il valore dell’attivo ereditario. Pertanto, l’erede non risponde illimitatamente dei debiti tributari del defunto con il proprio patrimonio.
Massime di principio
- L’accettazione con beneficio d’inventario deve essere considerata già al momento della verifica della legittimazione passiva dell’erede rispetto ai debiti del defunto; non è necessario attendere la successiva cessio bonorum.
- Per i debiti tributari ereditari, l’erede beneficiato non è automaticamente obbligato al pagamento con il proprio patrimonio, ma risponde nei limiti dell’attivo ereditario e secondo le regole della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata.
- La notifica di un’intimazione di pagamento dopo l’accettazione beneficiata non è necessariamente valida nei confronti degli eredi come debitori personali, se l’atto non tiene conto della separazione patrimoniale e dei limiti di responsabilità.
- La successiva spoliazione o cessione dei beni ereditari non determina, di per sé, il momento iniziale della protezione dell’erede: tale effetto discende dall’accettazione con beneficio d’inventario, purché regolarmente perfezionata.
- La motivazione di un’intimazione o di una sentenza è sufficiente quando consente al destinatario di ricostruire le ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche se la pretesa tributaria viene successivamente annullata per difetto di legittimazione passiva.
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