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Sentenza

Sentenza del 18/10/2016 n. 255 - Comm. Trib. Prov. Novara

Imposta Comunale sugli Immobili - Esenzione ex art. 7, c. 1, d.Lgs. 504/1992 per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali - Spettanza - Condizioni - Utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore ed esclusiva destinazione di esso ad attività non produttive di reddito -Necessità - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.Lgs. n. 504/1992 per gli immobili destinati ad attività assistenziali. La sentenza chiarisce che l'esenzione richiede congiuntamente: l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la sua esclusiva destinazione ad attività assistenziali non produttive di reddito. Non è sufficiente, quindi, né la sola natura non commerciale dell'ente né la generica destinazione assistenziale dell'immobile. Le attività devono inoltre essere svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e senza pagamento di corrispettivi specifici nei casi previsti dalla normativa tributaria.

La decisione

L'esenzione è riconosciuta solo quando entrambe le condizioni richieste risultano provate: uso diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario o possessore ed esclusiva destinazione a un'attività assistenziale non commerciale e non produttiva di reddito. In mancanza anche di una sola di tali condizioni, l'immobile resta soggetto all'ICI. Il testo fornito non indica gli esiti processuali specifici, né identifica formalmente le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto nel caso concreto.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti ammessi e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali.

    L'esenzione ICI è soggetta a una duplice condizione: l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e l'esclusiva destinazione a specifiche attività non produttive di reddito.

  • Art. 87, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 917/1986

    Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    La norma individua la categoria soggettiva degli enti potenzialmente beneficiari dell'esenzione, ma la loro natura non commerciale, da sola, non è sufficiente: devono ricorrere anche i requisiti oggettivi relativi all'uso dell'immobile.

  • Art. 5, comma 1, d.Lgs. 3 dicembre 1997, n. 460, ora art. 148, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate senza pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e degli altri soggetti indicati dalla norma.

    Le attività istituzionali di determinate associazioni possono essere considerate non commerciali quando sono svolte direttamente in attuazione degli scopi statutari e senza corrispettivi specifici. Tale qualificazione concorre a verificare il requisito dell'attività non produttiva di reddito, ma non sostituisce la necessità dell'uso diretto ed esclusivo dell'immobile.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale collegata alla destinazione dell'immobile non basta dimostrare che l'ente proprietario sia non commerciale o assistenziale: occorre provare anche l'effettivo utilizzo diretto dell'immobile.
  • L'immobile deve essere destinato esclusivamente alle attività agevolate; l'uso promiscuo o lo svolgimento di attività commerciali o produttive di reddito possono far venir meno l'esenzione, anche se l'attività istituzionale rimane prevalente.
  • La natura non commerciale dell'attività va valutata in concreto, considerando la sua diretta attuazione degli scopi statutari e l'assenza di corrispettivi specifici nei confronti dei soggetti indicati dalla legge.
  • Quando una norma agevolativa richiede più condizioni cumulative, la mancata prova anche di una sola condizione è sufficiente per negare l'esenzione.
  • La concessione in uso o la gestione dell'immobile da parte di soggetti diversi dall'ente possessore può escludere l'esenzione se viene meno il requisito dell'utilizzazione diretta.

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