Ordinanza n. 2489/2026 - Napoli, Sezione 5
per l''ottemperanza della sentenza emessa dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 1540 del 16 marzo 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1540/2015, come già accertata nella sentenza di ottemperanza n. 6566/2022, con particolare riferimento al pagamento del risarcimento per occupazione sine titulo
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l'esecuzione della sentenza che aveva accertato l'illegittimità dell'occupazione di terreni appartenenti ai ricorrenti e aveva ordinato la restituzione dei fondi, salva l'eventuale acquisizione sanante, nonché il risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Il commissario ad acta, già nominato per l'inerzia delle amministrazioni, ha chiesto una proroga di 120 giorni, chiarimenti sulla possibilità di accettare il pagamento rateizzato del risarcimento e l'affiancamento di un esperto di finanza pubblica. Le amministrazioni avevano prospettato il pagamento dell'importo, stimato in euro 1.024.600,00, in dieci rate annuali, ma i ricorrenti si sono opposti. È inoltre intervenuto ad opponendum un soggetto che ha dedotto di essere coerede del precedente proprietario e titolare di una quota del credito risarcitorio, chiedendo la sospensione dell'ottemperanza in ragione di una separata opposizione di terzo pendente contro la sentenza di ottemperanza. Il Consorzio ASI, inoltre, non aveva fornito al commissario la documentazione finanziaria richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione formulata dall'interveniente, poiché il giudizio di opposizione di terzo era stato definito con separata sentenza nella medesima udienza e non sussisteva quindi una questione pregiudiziale ancora pendente ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. Il Collegio ha ribadito che l'esecuzione del giudicato non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento ormai definitivo contenuto nella sentenza passata in giudicato. Ha escluso la possibilità di rateizzare il risarcimento, poiché la dilazione per un consistente arco temporale, in presenza dell'opposizione degli aventi diritto, avrebbe frustrato la tutela già riconosciuta e prolungato gli effetti pregiudizievoli dell'occupazione sine titulo. Ha invece prorogato di ulteriori 120 giorni il termine assegnato al commissario, in considerazione della complessità dell'incarico, dell'entità della somma dovuta e dei gravami connessi alla vicenda. Ha nominato quale ausiliario del commissario il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega, e ha ordinato al Consorzio ASI di esibire la documentazione necessaria, inclusi il bilancio di esercizio 2024, il bando per l'affidamento dei terreni e il piano economico-finanziario. Il commissario è stato espressamente autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena esecuzione del giudicato, anche adottando direttamente atti di impegno di spesa e mandati di pagamento in sostituzione delle amministrazioni inottemperanti. Comune e Consorzio restano responsabili delle conseguenze della mancata o ritardata ottemperanza, della mancata esibizione degli atti e dell'ostacolo all'attività commissariale. Le spese non sono specificamente disciplinate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente la richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato; nel caso concreto i chiarimenti hanno riguardato la rateizzazione del risarcimento e gli adempimenti necessari al pagamento.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Richiamato quale possibile strumento di acquisizione sanante dei terreni, alternativo alla restituzione, nell'ambito della sentenza da eseguire.
art. 79 c.p.a.
Richiamato in tema di sospensione del processo per pregiudizialità; la sospensione è stata esclusa perché il giudizio ritenuto pregiudiziale era già stato definito.
art. 295 c.p.c.
Richiamato quale disciplina della sospensione necessaria per pregiudizialità, ritenuta non applicabile in assenza di un giudizio pregiudiziale ancora pendente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato con riferimento a precedenti provvedimenti cautelari che avevano disposto la sollecita fissazione delle udienze di merito senza sospendere l'efficacia delle pronunce.
art. 108 c.p.a.
Richiamato per l'opposizione di terzo proposta dal soggetto che assumeva di essere contitolare del credito risarcitorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato è definitivo e irretrattabile; l'esecuzione non può diventare la sede per rimettere ripetutamente in discussione la situazione sostanziale già decisa nel giudizio di cognizione.
- La sospensione del giudizio di ottemperanza per pregiudizialità presuppone l'effettiva pendenza di un diverso giudizio avente ad oggetto una questione pregiudiziale; tale presupposto manca quando il giudizio pregiudiziale sia già stato definito, anche se la relativa decisione sia stata oggetto di precedenti impugnazioni ormai concluse.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme risarcitorie e dell'opposizione degli aventi diritto, la richiesta dell'amministrazione soccombente di dilazionare il pagamento per un consistente periodo non può essere accolta se compromette l'effettività della tutela e prolunga il pregiudizio già subito.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può compiere tutti gli atti necessari alla piena esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia dell'amministrazione, può sostituirsi agli organi amministrativi nell'adozione degli atti di impegno di spesa e dei mandati di pagamento.
- Le amministrazioni soccombenti devono assicurare al commissario ad acta piena collaborazione, fornendo gli atti e la documentazione richiesti; i rappresentanti legali restano responsabili delle conseguenze della mancata o ritardata ottemperanza e dell'ostacolo all'attività commissariale, anche indipendentemente dalla nomina o dall'insediamento del commissario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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