Sentenza del 22/11/2021 n. 36037 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.F. impugnava il diniego dell'Agenzia alla domanda di definizione agevolata della controversia tributaria relativa alle sanzioni irrogate per evasione IRES, IRAP e IVA (importo complessivo delle sanzioni pari a Euro 7.956.649,80) derivanti da un avviso di accertamento emesso nei confronti di Of Course S.p.a., società con sede a San Marino ritenuta "esterovestita". L'interesse controverso era se le sanzioni dovessero considerarsi azionabili esclusivamente nei confronti della persona giuridica (art. 7 D.L. 269/2003) oppure se dovesse rimanere la responsabilità solidale del contribuente-amministratore di fatto (art. 11 D.Lgs. 472/1997), e se fosse applicabile la "definizione a zero" delle sole sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L. 119/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso contro il diniego di definizione agevolata ma ha rigettato il ricorso del contribuente sul merito del diniego. Sul punto della responsabilità, ha accolto il primo motivo di impugnazione proposto dall'Agenzia: ha affermato che l'art. 7 del D.L. 269/2003 non si applica quando la persona fisica autrice della violazione ha agito nel proprio esclusivo interesse; in tale ipotesi resta la responsabilità personale/solidale dell'amministratore. Per questo motivo la sentenza della C.T.R. (che aveva escluso la responsabilità personale e attribuito le sanzioni esclusivamente alla società) è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per le spese. Inoltre la Corte ha respinto il motivo del contribuente relativo alla possibilità di ottenere la "definizione a zero" delle sole sanzioni, spiegando che la norma richiede che il rapporto tributario sia stato effettivamente "definito" (ossia estinto o definito con una modalità che implici la risoluzione dell'obbligazione tributaria), e non semplicemente divenuto definitivo senza estinzione o pagamento.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7
Introduce la prevalenza della responsabilità della persona giuridica per le sanzioni tributarie solo quando la persona fisica ha agito nell'interesse e a vantaggio della società; non si applica se l'autore ha operato per il proprio esclusivo interesse.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
Prevede la responsabilità solidale della persona fisica che ha agito nell'interesse della società; resta applicabile ove non ricorrano le condizioni di esclusiva riferibilità previste dall'art. 7 del D.L. 269/2003.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Consente la definizione senza pagamento delle sole sanzioni se il rapporto relativo al tributo è stato "definito" con modalità diverse; la Corte interpreta "definito" come estinzione effettiva dell'obbligazione tributaria (pagamento, annullamento, conciliazione, ecc.), escludendo che sia sufficiente che l'atto sia divenuto "definitivo" senza estinzione.
Codice Civile, art. 2331
Richiamato dalla CTR in relazione all'acquisizione della personalità giuridica per le società: la Corte osserva che la motivazione della CTR sul punto è adeguata e comprensibile per il caso concreto.
Massime di principio
- La "definizione a zero" delle sole sanzioni (art. 6, comma 3 D.L. 119/2018) è ammessa solo se il rapporto tributario principale è stato effettivamente definito/estinto (es. pagamento, annullamento, conciliazione, definizione agevolata); la mera definitività dell'atto senza estinzione non basta.
- L'art. 7 del D.L. 269/2003 (riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica) si applica soltanto quando la persona fisica che ha commesso la violazione ha agito nell'interesse e a vantaggio della società: se è provato che l'autore ha operato nel proprio esclusivo interesse, rimane la responsabilità personale (o solidale) dell'amministratore.
- Nelle ipotesi di "società schermo" o "esterovestite", la qualificazione della responsabilità dipende dalla effettiva rilevanza dell'interesse societario rispetto all'interesse personale: l'accertamento indiziario che l'amministratore sia il dominus e il beneficiario personale può giustificare il disapplicarsi dell'art. 7 e il mantenimento della responsabilità personale.
- Il diniego alla definizione agevolata è impugnabile anche davanti alla Corte di cassazione quando la lite è pendente in fase di legittimità (art. 6, comma 12 D.L. 119/2018): il giudice di legittimità può esaminare anche questioni di merito sul provvedimento di diniego.
- In giudizio tributario la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fornito sufficiente motivazione circa la riferibilità delle sanzioni, salvo che il principio sostanziale (applicabilità dell'art. 7) imponga diversa soluzione quando emerga l'esclusivo interesse personale dell'autore della violazione.
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