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Sentenza

Sentenza n. 14448/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota del Responsabile Sourcing & Procurement Services di Ferservizi S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in data 30.3.2026 (resa nota a mezzo p.e.c. in data 31.3.2026), con la quale si comunica l’avvenuta aggiudicazione della gara di somministrazione del personale a tempo determinato (CIG B8AA76D229), in favore delle controinteressate, Randstad Italia S.p.A. e Gi Group S.p.A.; b) del provvedimento di aggiudicazione indicato nella nota impugnata sub a); c) di tutti i verbali di gara con particolare riferimento a quelli nei quali la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche dei candidati, nonché di quelli con i quali è stata valutata la busta contenente la documentazione amministrativa della società Randstad Italia s.p.a., nonché dei verbali relativi alla valutazione dell’anomalia delle offerte; d) in parte qua del Disciplinare di gara che, all’art. IX, prevede per la valutazione delle offerte economiche l’applicazione della formula PPT=PPTmax x [1-(1-R)k]; nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti quadro, ove stipulati con le controinteressate; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, oltre che in forma specifica, anche per equivalente; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Gi Group S.p.A.: per l’annullamento della nota di Ferservizi S.p.A. recante Comunicazione risultanze ricognizione offerte – Rif. PNSB 1027.2025.FORN Servizio di Somministrazione del personale a tempo determinato per le esigenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – CIG B8AA76D229 datata 18 febbraio 2026, nella parte in cui ha qualificato l’offerta di Generazione Vincente S.p.A. come non anomala; del Verbale di ricognizione delle offerte economiche Seduta Riservata del 04 e del 13 febbraio 2026 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o successivi anche non noti; e, conseguentemente, per l'accertamento dell'anomalia dell'offerta di Generazione Vincente S.p.A., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per difetto d’interesse della ricorrente; in subordine per la rimessione a Ferservizi S.P.A. della verifica di congruità dell'offerta di Generazione Vincente S.p.A. nel rispetto di quanto stabilito all’art. IX del Disciplinare di Gara e dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. per quanto riguarda i motivi aggiunti propri presentati da Generazione Vincente S.p.A.: per l’annullamento a) della nota del Responsabile Sourcing & Procurement Services di Ferservizi S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in data 30.3.2026 (resa nota a mezzo p.e.c. in data 31.3.2026), con la quale si comunica l’avvenuta aggiudicazione della gara di somministrazione del personale a tempo determinato (CIG B8AA76D229), in favore delle controinteressate, Randstad Italia S.p.A. e Gi Group S.p.A.; b) del provvedimento di aggiudicazione indicato nella nota impugnata sub a); c) di tutti i verbali di gara con particolare riferimento a quelli nei quali la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche dei candidati, nonché di quelli con i quali è stata valutata la busta contenente la documentazione amministrativa della società Randstad Italia s.p.a., nonché dei verbali relativi alla valutazione dell’anomalia delle offerte; d) in parte qua del Disciplinare di gara che, all’art. IX, prevede per la valutazione delle offerte economiche l’applicazione della formula PPT=PPTmax x [1-(1-R)k]; nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti quadro, ove stipulati con le controinteressate; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, oltre che in forma specifica, anche per equivalente.

Giustizia amministrativa202605489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una gara per il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato, con relativi verbali, valutazioni delle offerte, verifica dell’anomalia e clausola del disciplinare sulla formula di attribuzione del punteggio economico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente, classificata terza, ha impugnato l’aggiudicazione in favore di due concorrenti, deducendo: l’illegittimità della valutazione dell’offerta tecnica per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, lamentando che la propria esperienza quale gestore uscente e il punteggio massimo nei criteri tabellari avrebbero dovuto comportare una valutazione più elevata anche nei criteri discrezionali; la contraddittorietà tra i giudizi dei commissari; l’illegittimità della formula bilineare prevista dal disciplinare per il punteggio economico, ritenuta idonea ad appiattire i punteggi, neutralizzare il peso del prezzo e alterare il bilanciamento tra qualità e componente economica; lo sviamento di potere, per avere la stazione appaltante previsto formalmente ribassi elevati ma neutralizzato in concreto i relativi effetti. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato l’ammissione e la valutazione delle offerte tecniche delle aggiudicatarie, sostenendo che tabelle e accorgimenti grafici avrebbero eluso il limite di 35 pagine imposto dal disciplinare, determinando un aliud pro alio, una violazione della par condicio e un indebito vantaggio competitivo. Gi Group S.p.A. ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’anomalia dell’offerta della ricorrente, caratterizzata da una fee prossima allo zero, e chiedendo l’esclusione della concorrente o, in subordine, la riedizione della verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha preliminarmente ritenuto tempestiva la censura contro la formula del punteggio economico: le clausole sui criteri di valutazione, salvo che siano immediatamente escludenti o impediscano in radice la formulazione di un’offerta competitiva, non devono essere impugnate immediatamente, poiché la lesione si concretizza con l’esito della gara. Ha inoltre stabilito che il ricorso incidentale non doveva essere esaminato prioritariamente, poiché anche il suo eventuale accoglimento non avrebbe eliminato l’interesse della ricorrente a contestare la formula di gara e a ottenere, eventualmente, la riedizione della procedura. Nel merito, ha escluso vizi nella valutazione tecnica: essa rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. I criteri tabellari e quelli discrezionali hanno funzioni diverse; il punteggio massimo nei primi non impone un punteggio elevato nei secondi. Neppure l’esperienza del gestore uscente può tradursi automaticamente in un vantaggio valutativo, dovendo rilevare solo se concretamente tradotta in proposte tecniche apprezzabili. La divergenza tra i giudizi dei commissari è stata ritenuta fisiologica e non sintomatica di illogicità manifesta. Quanto alla formula economica, il TAR ha ritenuto legittima la scelta discrezionale di una funzione non lineare concava: la formula non annulla la componente prezzo, poiché differenzia comunque i punteggi, ma ne attenua il peso marginale, coerentemente con una gara in cui il costo del lavoro è sostanzialmente predeterminato e la competizione economica riguarda soprattutto la fee di agenzia. La formula era inoltre generale, astratta e conoscibile ex ante, sicché non è ravvisabile sviamento. I motivi aggiunti sono stati respinti: il limite di pagine ha natura organizzativa e redazionale e, secondo il disciplinare, il suo superamento comporta la non valutazione delle parti eccedenti, non l’esclusione. Nel caso concreto non è stato dimostrato né il superamento del limite né che le tabelle contenessero elementi ulteriori rispetto alla parte discorsiva. L’uso di tabelle e grafici non integra un aliud pro alio, che richiede una difformità sostanziale dell’offerta rispetto al servizio richiesto. Il secondo motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova di resistenza e comunque infondato, non essendo stata dimostrata né l’incidenza delle tabelle sul punteggio né l’esistenza di un concreto vantaggio competitivo o di trattamenti differenziati. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile perché, una volta respinti ricorso principale e motivi aggiunti, l’accertamento dell’anomalia dell’offerta non avrebbe procurato alcuna ulteriore utilità a Gi Group. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 per ciascuna delle tre parti vittoriose, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dal ricorso incidentale quale disposizione applicabile alla verifica di anomalia dell’offerta; la questione è stata dichiarata improcedibile senza essere esaminata nel merito.

  • art. IX del disciplinare di gara

    Prevede la formula di attribuzione del punteggio economico e le regole rilevanti per la valutazione delle offerte.

  • art. XI del disciplinare di gara

    Disciplina le modalità formali delle offerte tecniche e le conseguenze delle eventuali difformità, ritenute dal giudice non espulsive nel caso considerato.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis relative ai criteri e alle formule di valutazione delle offerte non sono normalmente immediatamente lesive e devono essere impugnate, a pena di decadenza, solo quando la loro lesività si concretizza con l’esito della gara; l’impugnazione immediata è necessaria per le clausole immediatamente escludenti o che impediscono in radice la partecipazione o la formulazione di un’offerta competitiva.
  • La valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
  • Il punteggio attribuito secondo criteri tabellari, diretti a valorizzare elementi oggettivi, non impone un analogo punteggio nei criteri discrezionali, destinati alla valutazione qualitativa delle soluzioni operative concretamente offerte. L’esperienza del gestore uscente rileva soltanto se tradotta in contenuti tecnici valutabili e non può determinare un vantaggio automatico.
  • La stazione appaltante può adottare una formula non lineare e concava per il punteggio economico quando essa mantenga una differenziazione effettiva tra le offerte e sia coerente con la struttura del contratto e con l’incidenza reale della componente economica, purché non risulti manifestamente irragionevole o arbitraria.
  • Il superamento di un limite redazionale dell’offerta tecnica non comporta l’esclusione automatica quando la lex specialis preveda la sola non valutazione delle parti eccedenti; l’uso di tabelle o elementi grafici integra un aliud pro alio soltanto se determina una difformità sostanziale dell’offerta rispetto alle caratteristiche essenziali del servizio, non quando attiene alle sole modalità espositive.
  • La censura diretta a contestare l’utilizzazione di parti dell’offerta di un concorrente è ammissibile solo se il ricorrente dimostra la concreta utilità derivante dall’accoglimento, mediante la prova che l’espunzione delle parti contestate potrebbe modificare la graduatoria o l’esito della gara.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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