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Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 17956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che aveva respinto la richiesta di rimborso dell’IRPEF e dell’addizionale regionale relative al 2005. L’errore consisteva nell’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di contributi previdenziali versati per 9.747 euro, con conseguente pagamento di imposte maggiori per 3.890 euro di IRPEF e 88 euro di addizionale regionale. La CTR aveva ritenuto che il contribuente fosse decaduto, non avendo presentato una dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione. Ha stabilito che il termine previsto per la dichiarazione integrativa non impedisce, di per sé, la presentazione e l’esame di un’istanza di rimborso fondata su errori commessi a danno del contribuente. Il giudice del rinvio dovrà verificare la tempestività e la fondatezza dell’istanza, considerando l’intero importo effettivamente versato, compreso quello pagato a seguito della cartella emessa con controllo automatizzato, e valutando la documentazione relativa ai contributi previdenziali. Non è stato quindi riconosciuto direttamente il rimborso, ma è stata disposta una nuova valutazione nel merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    La dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni può essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

    La norma disciplina i termini della dichiarazione integrativa, ma il relativo termine non esclude la possibilità di chiedere il rimborso di imposte indebitamente versate secondo la disciplina specifica dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il rimborso dei versamenti diretti può essere richiesto entro quarantotto mesi dalla data del versamento.

    La richiesta di rimborso delle imposte pagate in eccesso è autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa e deve essere valutata in base al termine decadenziale proprio previsto per il rimborso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Anche una cartella derivante da controllo automatizzato può essere contestata in giudizio quando il contribuente dimostri errori o omissioni rilevanti ai fini della corretta determinazione dell’imposta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Gli errori dichiarativi che arrecano un danno all’Amministrazione possono essere corretti entro i termini previsti per l’accertamento.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva impone che il contribuente sopporti soltanto il carico fiscale effettivamente previsto dalla legge.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione e buona fede, a sostegno della possibilità di correggere errori incidenti sull’effettiva obbligazione tributaria.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 2016

    Il contribuente può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria.

    Le decadenze relative alla fase amministrativa non impediscono necessariamente al contribuente di far valere in giudizio l’inesistenza o la minore consistenza del debito fiscale.

  • Cassazione, sentenza n. 5728 del 2018

    Il contribuente può opporre l’erroneità della dichiarazione in sede giudiziale se non ha pagato la maggiore imposta; se l’ha pagata, deve utilizzare le procedure di rimborso nei termini previsti.

    La contestazione giudiziale della pretesa e la domanda di rimborso sono strumenti distinti: quando l’imposta è stata pagata, il contribuente deve rispettare i termini e le modalità della procedura di rimborso.

Massime di principio

  • Un errore nella dichiarazione dei redditi commesso a danno del contribuente non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso solo perché è scaduto il termine per presentare la dichiarazione integrativa.
  • La dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso sono strumenti distinti: per recuperare imposte già versate in eccesso occorre verificare il termine specifico previsto per il rimborso, normalmente quarantotto mesi dal versamento ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
  • Anche una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere contestata dimostrando documentalmente l’errore dichiarativo e il corretto importo dell’imposta dovuta.
  • Il contribuente deve provare sia l’effettivo sostenimento dell’onere deducibile o detraibile sia il pagamento dell’imposta eccedente; il giudice deve esaminare nel merito tali elementi, senza respingere la domanda soltanto per il tardivo utilizzo della dichiarazione integrativa.
  • Il rimborso non è automatico: la decisione favorevole sul principio comporta una nuova verifica della tempestività, della fondatezza e della documentazione prodotta.

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