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Decreto dirigenziale n. 151 del 26/05/2021

Procedure, criteri e requisiti generali per la predisposizione dei piani di riciclaggio della nave, in osservanza del regolamento europeo 1257 sul riciclaggio delle navi battenti bandiera italiana di stazza uguale o superiore alle 500 TSL

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina, in attuazione del regolamento UE sul riciclaggio delle navi e del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, le regole tecniche e procedurali per la predisposizione e l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi. Definisce contenuti minimi del piano, documentazione richiesta, aspetti relativi a demolizione, gestione dei rifiuti e misure di sicurezza e ambientali. Stabilisce inoltre il ruolo del Capo del Compartimento Marittimo, la possibilità di richiedere integrazioni e il termine di 3 mesi per concludere il procedimento di approvazione.

Procedure, criteri e requisiti generali per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi

Procedure, criteri e requisiti per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi

Il decreto, adottato in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. f), del decreto interministeriale 12 ottobre 2017 e in coerenza con il regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi, stabilisce i contenuti minimi, le modalità di redazione e il procedimento di approvazione dei piani di riciclaggio delle navi per gli impianti ubicati nel territorio italiano e inclusi nell’elenco europeo.

Base normativa e campo di applicazione

Il provvedimento richiama:

  • il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al riciclaggio delle navi;
  • il decreto MIT 27 maggio 2019 sulle istruzioni operative per vigilanza, visite, certificati e autorizzazioni all’organismo riconosciuto;
  • il decreto interministeriale 12 ottobre 2017, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. f), che demanda all’autorità competente la fissazione dei requisiti generali per l’approvazione dei piani.

L’ambito applicativo riguarda gli impianti di riciclaggio siti in Italia, inseriti nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi ai sensi dell’art. 16 del regolamento, quando intendano riciclare navi di qualsiasi bandiera rientranti nel campo di applicazione del medesimo regolamento.

Elaborazione del piano di riciclaggio

Il piano deve essere predisposto dall’operatore dell’impianto di riciclaggio tenendo conto:

  • delle disposizioni del regolamento UE;
  • delle pertinenti linee guida IMO;
  • delle informazioni fornite dall’armatore ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), del regolamento;
  • della coerenza con l’inventario dei materiali pericolosi presente a bordo.

Il piano deve contenere, in forma sintetica, la descrizione:

  • dell’area portuale di riferimento in cui avviene l’attività di riciclaggio;
  • dell’impianto di riciclaggio delle navi.

Se il riciclaggio richiede più impianti, il piano deve essere redatto separatamente per ciascuno di essi, specificando l’ordine di utilizzo e le attività autorizzate che si svolgeranno in ciascun impianto.

Lingua del piano

Il piano deve essere redatto in lingua italiana e in lingua inglese. La versione inglese deve essere accompagnata da un’attestazione che ne certifichi la traduzione completa e integrale rispetto alla versione italiana. In caso di difformità tra le due versioni, prevale il testo italiano.

È ammessa la redazione nella sola lingua italiana quando:

  • l’impianto di riciclaggio è situato in territorio italiano;
  • la nave batte bandiera italiana;
  • l’operatore del cantiere, il proprietario, l’armatore e tutti i soggetti chiamati a esprimersi sull’approvazione sono italiani.

Dati identificativi della nave e dell’impianto

Il piano deve includere un set minimo di informazioni identificative della nave e dell’impianto, tra cui:

  • numero e data di immatricolazione nello Stato di bandiera;
  • numero IMO della nave;
  • numero di scafo per le nuove navi;
  • nome e tipo della nave;
  • porto di immatricolazione;
  • dati completi di armatore e proprietario registrato, comprensivi di telefono, e-mail e numero IMO del proprietario;
  • dati del responsabile dell’impresa titolare dell’impianto di riciclaggio;
  • nome di ogni società di classificazione che abbia classificato la nave;
  • principali caratteristiche tecniche della nave, tra cui lunghezza fuori tutto, larghezza fuori ossatura, altezza di costruzione, LDT, stazza lorda e netta, tipo e prestazioni del motore;
  • data presunta di arrivo presso l’impianto, date previste di inizio e fine riciclaggio e di completamento della vendita/smaltimento dei materiali.

Autorizzazioni e limiti dell’approvazione

Il piano deve indicare gli estremi delle autorizzazioni necessarie per l’attività di riciclaggio in relazione a ciascuna fase e ai diversi operatori coinvolti. Il decreto precisa che l’approvazione del piano:

  • non sostituisce le autorizzazioni richieste;
  • non sana l’eventuale mancanza di tali autorizzazioni.

L’oggetto dell’approvazione è limitato alla verifica che il piano contenga le informazioni minime previste dal regolamento e dalle linee guida IMO, richiamando in particolare la Risoluzione MEPC.196(62) del 15 luglio 2011, relativa alle "2011 Guidelines for the development of the ship recycling plan". La valutazione di adeguatezza e idoneità sostanziale del piano resta invece in capo all’operatore dell’impianto, nel quadro della normativa su prevenzione incendi, prevenzione dell’inquinamento e sicurezza sul lavoro.

Contenuti tecnici su demolizione e riciclaggio

Per la parte propedeutica alle opere di demolizione e riciclaggio, il piano deve descrivere:

  • le metodologie di gestione della nave non armata e le relative misure di vigilanza;
  • le lavorazioni previste in banchina, con procedure e monitoraggi per garantire vigilanza, assetto e stabilità dell’unità;
  • le misure di controllo e prevenzione di incidenti o sversamenti e gli interventi previsti per affrontare eventuali emergenze, sia dell’impianto sia di operatori esterni;
  • le precauzioni per la salvaguardia delle matrici ambientali di aria, rumore, sedimenti e acque, ove applicabili.

Programma dei lavori e sicurezza operativa

Per la parte relativa a demolizione, movimentazione e riciclaggio, il piano deve indicare:

  • le aree o zone portuali interessate dai processi di riciclaggio;
  • le procedure di sicurezza nel documento di sicurezza, incluse quelle per il "safe-for-entry" e il "safe-for-hot-work";
  • i lavori da svolgere con nave ormeggiata o in bacino di carenaggio;
  • la catena logistica della movimentazione dei carichi e dei prodotti di risulta, con tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzate;
  • le operazioni di smantellamento di arredi, rivestimenti e allestimenti, con evidenziazione delle eventuali criticità;
  • le precauzioni per la rimozione e lo smaltimento di coibentazioni, oli minerali, lubrificanti, liquidi tecnici, residui di combustibili e acque di sentina, tenendo conto dell’inventario dei materiali pericolosi;
  • il programma di demolizione per macro-strutture e aree specifiche dell’unità, oltre alle successive lavorazioni e demolizioni delle medie strutture;
  • lo smaltimento dei materiali pericolosi o tossico-nocivi e la documentazione necessaria per tali attività.

Piano di gestione dei rifiuti

Il piano deve riportare, in forma tabellare, una previsione dei rifiuti prodotti, con indicazione di:

  • denominazione e composizione dei rifiuti;
  • codice CER e descrizione;
  • caratteristiche fisiche, come solidi o liquidi;
  • eventuale pericolosità, mediante codici H;
  • quantità per ciascuna tipologia;
  • tipo di imballaggio previsto, ad esempio fusti, big-bag o sfuso.

Inoltre, deve contenere una tabella con:

  • i possibili impianti di destinazione;
  • le presumibili operazioni di recupero o smaltimento;
  • gli estremi delle relative autorizzazioni.

Procedimento di approvazione e poteri dell’autorità marittima

Se il Capo del Compartimento Marittimo rileva criticità nella tipologia di riciclaggio, può richiedere ulteriori informazioni e specifici adempimenti. Prima di approvare il piano, deve acquisire il parere delle amministrazioni locali competenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione dell’inquinamento e tutela della sicurezza sul lavoro, anche mediante conferenza di servizi.

L’approvazione è espressa e il piano approvato mantiene validità per il periodo di validità del certificato di idoneità al riciclaggio. Il procedimento di approvazione deve concludersi entro 3 mesi dalla comunicazione dell’armatore dell’intenzione di avviare la nave al riciclaggio, comunicazione resa secondo le previsioni dell’art. 6, comma 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1257/2013.

Portata pratica del decreto

Il decreto definisce un quadro operativo uniforme per gli impianti italiani iscritti nell’elenco europeo, coordinando profili marittimi, ambientali e di sicurezza. Per gli operatori del settore, il punto centrale è che il piano di riciclaggio diventa uno strumento tecnico-amministrativo essenziale, ma non sostitutivo dei titoli autorizzativi ambientali, antincendio e di sicurezza necessari allo svolgimento dell’attività.

Punti principali

Ambito e finalità

Il decreto attua l’art. 3, comma 1, lett. f), del decreto interministeriale 12 ottobre 2017 e disciplina procedure, criteri e requisiti generali per la predisposizione dei piani di riciclaggio della nave, ai fini della successiva approvazione da parte del Capo del Compartimento Marittimo competente. Si applica agli impianti di riciclaggio situati in Italia e inseriti nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, quando intendano riciclare navi di qualsiasi bandiera rientranti nel campo di applicazione del regolamento UE n. 1257/2013.

Contenuti del piano di riciclaggio

Il piano deve essere elaborato dall’operatore dell’impianto tenendo conto del regolamento, delle linee guida IMO e delle informazioni fornite dall’armatore, in coerenza con l’inventario dei materiali pericolosi. Deve indicare sinteticamente l’area portuale di riferimento e l’impianto di riciclaggio interessato; se sono coinvolti più impianti, deve essere predisposto separatamente per ciascuno, con ordine d’uso e attività autorizzate.

Lingua e versione prevalente

Il piano deve essere redatto in italiano e in inglese; la versione inglese deve essere accompagnata da attestazione di traduzione completa e integrale. In caso di contrasto tra le due versioni, prevale il testo italiano. È ammessa la sola lingua italiana solo se impianto, nave e tutti i soggetti coinvolti nell’approvazione sono italiani.

Informazioni sulla nave e sull’impianto

Il piano deve contenere i dati identificativi della nave e dell’impianto: immatricolazione, numero IMO, numero di scafo per le nuove navi, nome e tipo della nave, porto di immatricolazione, dati completi di armatore e proprietario registrato, dati del responsabile dell’impresa titolare dell’impianto, società di classificazione, caratteristiche principali dell’unità (dimensioni, LDT, stazze, motore) e tempi previsti di arrivo, inizio/fine riciclaggio e completamento della vendita o smaltimento dei materiali.

Autorizzazioni, demolizione e gestione rifiuti

Il piano deve indicare gli estremi delle autorizzazioni necessarie per ogni fase dell’attività di riciclaggio, senza sostituirle né sanarne l’assenza. Deve inoltre descrivere le modalità di gestione della nave non armata, le lavorazioni in banchina, i controlli per assetto e stabilità, le misure anti-incidente e anti-sversamento, le precauzioni ambientali, il programma dei lavori di demolizione e movimentazione, le procedure di sicurezza per il personale, le operazioni di rimozione di materiali e sostanze pericolose e il piano di gestione dei rifiuti con elenco, quantità, imballaggi, impianti di destinazione e operazioni di recupero/smaltimento.

Procedimento di approvazione

Il Capo del Compartimento Marittimo può chiedere ulteriori informazioni e adempimenti se emergono criticità. Prima dell’approvazione deve acquisire il parere delle amministrazioni locali competenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione dell’inquinamento e sicurezza sul lavoro, anche tramite conferenza di servizi. Il piano approvato in forma esplicita ha validità pari a quella del certificato di idoneità al riciclaggio e il procedimento deve concludersi entro 3 mesi dalla comunicazione dell’armatore dell’intenzione di avviare la nave al riciclaggio.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimoambiente e rifiutisicurezza sul lavoroautorizzazioni amministrativeopere pubbliche e infrastrutture

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