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Sentenza

Sentenza n. 733/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35744 Comunicazione: CP700-4485508 notificata all'azienda agricola in data 19 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiero-casearie 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, con conseguente aggiornamento della posizione debitoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato il provvedimento AGEA del 7 ottobre 2022, notificato il 19 ottobre 2022, con cui, in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato, era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per le campagne lattiero-casearie 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Il ricalcolo traeva origine dall'annullamento delle precedenti comunicazioni AGEA relative alle compensazioni nazionali e alla determinazione del prelievo, mediante disapplicazione del meccanismo di compensazione nazionale previsto dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, causa C-348/18. Secondo quanto esposto nella sentenza, il nuovo ricalcolo aveva determinato un peggioramento della posizione debitoria dell'azienda, che aveva quindi dedotto plurime censure contro il provvedimento e contro gli atti connessi, presupposti o conseguenti, incluso l'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso AGEA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Il giudice ha ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa dell'art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire i criteri di calcolo del prelievo supplementare derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, l'applicazione degli interessi soltanto dal 27 giugno 2019 e la privazione di effetto delle comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Poiché il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege e l'amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione disponibili, non permane un interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto originario. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in ragione della sopravvenuta disciplina legislativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43

    Il meccanismo di compensazione nazionale previsto dalla disposizione è stato disapplicato nelle precedenti sentenze del Consiglio di Stato, secondo i criteri interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    La disposizione sopravvenuta ha introdotto nuovi parametri per il ricalcolo del prelievo supplementare, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata perché l'atto impugnato era divenuto inefficace per effetto della disciplina sopravvenuta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa sopravvenuta priva espressamente di effetto l'atto amministrativo impugnato e impone all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenienza normativa che impone una nuova rideterminazione della posizione debitoria sulla base di parametri diversi rende non più utile una pronuncia di merito sull'atto precedente, anche se quest'ultimo aveva prodotto un peggioramento della posizione del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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