Cassazione Civile, Sentenza n. 17192/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciando una "svista percettiva" della Corte nella lettura e richiamo di precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato n. 3444/2004 e Cass. n. 11059/2002). La ricorrente sosteneva che la Corte aveva erroneamente escluso che l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti costituisca tuttora servizio pubblico e che, conseguentemente, l'esenzione fiscale prevista (per aree occupate da impianti destinati a servizio pubblico in regime di concessione) dovesse essere riconosciuta anche dopo il d.lgs. n. 32/1998, il quale avrebbe sostituito il regime concessorio con un regime autorizzatorio ma senza rimuovere la natura di servizio pubblico dell'attività.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura prospettata attiene a presunte errate interpretazioni di diritto o a errata valutazione di precedenti giurisprudenziali (error iuris), non riconducibili all'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4 c.p.c. La decisione impugnata aveva correttamente fondato il proprio giudizio sul principio che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 32/1998, il regime concessorio degli impianti di distribuzione carburanti è stato sostituito dal regime autorizzatorio; ne consegue la mancanza del requisito oggettivo dell'"attuale ed effettiva destinazione del bene al pubblico servizio" richiesto per l'esenzione fiscale collegata alla concessione. Di conseguenza la richiesta di revocazione, basata su una diversa interpretazione giurisprudenziale, non poteva essere accolta.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma che disciplina il motivo di revocazione per errore di fatto ("svista percettiva"); la Corte ricorda che opera solo per errori di percezione di fatti, non per errori di diritto o per valutazioni giuridiche
art. 391 c.p.c.
Richiamato come riferimento alla disciplina generale della revocazione: l'istanza postula un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c.; la mera diversa interpretazione delle norme o dei precedenti ricade nell'error iuris
d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 1
Considerato dalla Corte come norma che ha sostituito il regime concessorio degli impianti di distribuzione carburanti con un regime autorizzatorio; tale mutamento è ritenuto rilevante per la perdita del requisito oggettivo di destinazione al pubblico servizio legato alla concessione
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, comma 1, lett. e
Norma fiscale che prevedeva l'esenzione/agevolazione con riferimento ad impianti destinati a servizio pubblico e soggetti a concessione; la Corte ha valutato che, cessato il regime concessorio, l'agevolazione non si applica più alla fattispecie
D.L. 26/10/1970 n. 745 (art. 6 / art. 16 richiamati dalle parti)
Richiamata dalle parti e dalla giurisprudenza invocata per sostenere la natura di servizio pubblico dell'esercizio degli impianti di carburante nel previgente regime di concessione; la Corte ha però ritenuto che il successivo d.lgs. n. 32/1998 abbia modificato il regime
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale citata in ordine agli effetti processuali e contributivi: la Corte ha rilevato l'obbligo per la ricorrente del versamento di un ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione per "svista percettiva" (art. 395, n. 4 c.p.c.) è ammissibile solo per errori di fatto dimostrabili dagli atti; le contestazioni di carattere interpretativo o giuridico costituiscono error iuris e non giustificano la revocazione
- La mera diversa lettura o richiamo di precedenti giurisprudenziali non integra un errore revocatorio se la critica concerne la valutazione giuridica compiuta dal giudice
- Quando una normativa sopprime o modifica il regime di concessione attribuendo al rapporto un regime autorizzatorio (es. d.lgs. n. 32/1998), le agevolazioni o esenzioni collegate specificamente alla concessione possono venire meno, salvo prova che lo stesso requisito soggettivo e oggettivo del servizio pubblico permanga
- Per ottenere il riconoscimento di un beneficio fondato sulla qualifica di "servizio pubblico" occorre provare entrambi i requisiti: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (aspetto soggettivo) e l'effettiva, attuale destinazione del bene al pubblico servizio (aspetto oggettivo)
- L'omesso esame di argomentazioni giuridiche o la diversa applicazione di precedenti non configurano, di per sé, errore di fatto reclinabile in revocazione; tali profili vanno dedotti e impugnati nei rispettivi rimedi ordinari contro la decisione di merito o con i mezzi adeguati di diritto
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