Decreto dirigenziale n. 51 del 30/09/2022
Rinuncia alla Qualifica della Società RINA SERVICES S.p.A. con sede in Via Corsica, 12 – 16128 - Genova, quale organismo di certificazione competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di tali funzioni e quale organismo designato a norma dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base dei criteri di cui all’allegato II del Regolamento medesimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto prende atto della rinuncia, da parte di RINA SERVICES S.p.A., alla qualifica di organismo di certificazione per i soggetti responsabili della manutenzione (ECM) e di organismo designato per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci. In conseguenza della richiesta di riduzione dello scopo di accreditamento presentata ad Accredia, viene dichiarata priva di efficacia la precedente qualifica rilasciata con decreto direttoriale n. 62 del 22 novembre 2019, con decorrenza dal 25 giugno 2021. Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero e di ANSFISA.
Rinuncia alla qualifica di RINA SERVICES S.p.A. quale organismo di certificazione ECM e organismo designato per carri merci
Rinuncia alla qualifica di RINA SERVICES S.p.A. quale organismo di certificazione ECM
Il decreto direttoriale della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie prende atto della cessazione di efficacia della qualifica attribuita a RINA SERVICES S.p.A. come organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) e come organismo designato per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci. Il provvedimento opera nel quadro della disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, accreditamento e certificazione degli ECM.
Base normativa e riferimenti richiamati
Nel preambolo sono richiamati i principali atti europei e nazionali di settore, tra cui:
- regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato;
- regolamento (UE) n. 445/2011, relativo al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci;
- regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA);
- direttive (UE) 2016/798 e 2016/797;
- regolamento (UE) n. 779/2019, che ha sostituito il regolamento (UE) n. 445/2011 nel nuovo quadro ECM;
- decreto legislativo n. 162/2007, decreto legislativo n. 43/2011, decreto legislativo n. 50/2019 e decreto legislativo n. 57/2019;
- decreto 21 dicembre 2012 sul sistema provvisorio di certificazione degli ECM.
Sono inoltre richiamati la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019, il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e la comunicazione effettuata dal MIT alla Commissione europea e all’ERA il 18 ottobre 2019 sulle procedure di qualifica degli organismi di certificazione ECM.
Vicenda amministrativa della società RINA SERVICES S.p.A.
RINA SERVICES S.p.A., con sede in Via Corsica 12, Genova, era stata già qualificata con decreto n. 62 del 22 novembre 2019 quale organismo di certificazione competente per:
- la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o del soggetto/organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all’art. 14, par. 3, lett. b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798;
- la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci ai sensi dell’art. 10 del regolamento (UE) n. 445/2011.
Successivamente, con e-mail del 14 giugno 2021, registrata al protocollo il 15 giugno 2021, la società ha presentato ad Accredia istanza di riduzione dello scopo di accreditamento relativo alle attività in oggetto. Il decreto menziona anche la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate di ACCREDIA del 25 giugno 2021.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 25 giugno 2021, deve considerarsi privo di efficacia il decreto direttoriale n. 62 del 22 novembre 2019, nella parte in cui attribuiva a RINA SERVICES S.p.A. la qualifica di organismo competente per la certificazione ECM e di organismo designato ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011.
In sostanza, il provvedimento non introduce una nuova qualifica o un nuovo elenco di soggetti, ma registra la cessazione degli effetti del precedente titolo abilitativo in conseguenza della riduzione dello scopo di accreditamento richiesta dalla società.
Pubblicazione e decorrenza
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di ANSFISA. La decorrenza dell’inefficacia è fissata espressamente al 25 giugno 2021, data coincidente con la delibera ACCREDIA richiamata nel provvedimento.
Punti principali
Base normativa e contesto regolatorio
Il decreto si colloca nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza ferroviaria e sulla certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli ferroviari. Sono richiamati, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 765/2008, il regolamento (UE) n. 445/2011, il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, il regolamento (UE) n. 779/2019, nonché i decreti legislativi n. 162/2007, n. 43/2011, n. 50/2019 e n. 57/2019.
Precedente qualifica di RINA SERVICES S.p.A.
La società RINA SERVICES S.p.A., con sede in Genova, era stata qualificata con decreto direttoriale n. 62 del 22 novembre 2019 come organismo competente alla certificazione degli ECM e come organismo designato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 445/2011 per i carri ferroviari merci.
Rinuncia e riduzione dello scopo di accreditamento
Con nota via e-mail del 14 giugno 2021, registrata il 15 giugno 2021, RINA SERVICES S.p.A. ha chiesto ad Accredia la riduzione dello scopo di accreditamento relativo alle attività oggetto della qualifica. Il provvedimento dà atto anche della delibera ACCREDIA del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate del 25 giugno 2021.
Effetto dispositivo del decreto
A decorrere dal 25 giugno 2021 è dichiarato privo di efficacia il decreto direttoriale n. 62 del 22 novembre 2019, limitatamente alla qualifica della società come organismo di certificazione ECM e organismo designato per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci sulla base dell’allegato II del regolamento (UE) n. 445/2011.
Pubblicazione
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di ANSFISA.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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