Sentenza del 01/02/2019 n. 3105 - Corte di Cassazione
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato tributario - Effetto espansivo in favore del coobbligato solidale adempiente dopo la notifica della cartella - Operatività - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento relative all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale e alle sanzioni, fondate su un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla vendita di terreni. L'avviso era stato annullato, con sentenza passata in giudicato, nel giudizio promosso dall'altro contraente, coobbligato solidale. La contribuente ha quindi chiesto di beneficiare dell'effetto favorevole di tale giudicato ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., nonché il rimborso delle somme pagate dopo la notifica delle cartelle. L'Agenzia sosteneva invece che il giudicato non fosse estensibile alla contribuente e che il pagamento avesse comportato acquiescenza alla pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi, ha cassato le sentenze della Commissione tributaria regionale e ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi della contribuente. Ha riconosciuto che l'annullamento dell'avviso impositivo, fondato su ragioni oggettive e non personali dell'altro coobbligato, produce effetti favorevoli anche nei confronti della contribuente. Il pagamento effettuato dopo la notifica delle cartelle non è stato considerato spontaneo né equivalente a riconoscimento del debito, poiché era stato eseguito per evitare la riscossione coattiva, con riserva di contestazione e rimborso. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Codice civile, art. 1306, comma 2
Il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sé favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali del condebitore o che nei suoi confronti si sia formato un giudicato diverso.
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può essere fatto valere anche dagli altri coobbligati estranei al processo, quando la decisione riguarda il rapporto tributario comune e non ragioni personali del coobbligato che ha agito.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
La norma fonda la responsabilità solidale delle parti dell'atto per il pagamento dell'imposta di registro, consentendo all'amministrazione di rivolgersi a ciascun coobbligato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19
È stato richiamato in relazione agli effetti del pagamento e alla possibilità di contestare la pretesa tributaria e chiedere il rimborso delle somme versate in pendenza della riscossione.
Legge n. 212 del 2000, art. 6
È stato richiamato tra le norme violate dalla decisione regionale, nel quadro delle garanzie del contribuente nei procedimenti di riscossione e di definizione della pretesa tributaria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha consentito di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme relative all'estensione del giudicato e al rimborso.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha permesso alla Corte, una volta cassate le sentenze impugnate, di decidere direttamente nel merito accogliendo le domande della contribuente.
Massime di principio
- In presenza di coobbligazione solidale tributaria, il giudicato favorevole ottenuto da uno dei coobbligati può estendersi agli altri se riguarda il fondamento comune della pretesa e non una circostanza personale del soggetto che ha promosso il giudizio.
- L'effetto espansivo non opera se il coobbligato interessato ha già una propria sentenza definitiva sfavorevole sul medesimo rapporto, oppure se il giudicato favorevole si fonda su ragioni esclusivamente personali.
- Il pagamento effettuato dopo la notifica di una cartella, quando serve soltanto a evitare l'esecuzione forzata e viene accompagnato dalla contestazione della pretesa, non implica necessariamente acquiescenza e non impedisce di invocare successivamente un giudicato favorevole.
- Il pagamento spontaneo, eseguito come adesione o riconoscimento definitivo del debito, può invece impedire la ripetizione delle somme e l'estensione del giudicato favorevole.
- Il giudicato sopravvenuto deve essere dedotto tempestivamente nel processo ancora pendente, producendo la sentenza e la prova del suo passaggio in giudicato.
- Quando l'atto impositivo unitario viene annullato per l'assenza dei presupposti oggettivi della maggiore imposizione, l'amministrazione non può normalmente pretendere lo stesso tributo dagli altri coobbligati solidali sulla base del medesimo atto.
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