Sentenza del 13/01/2020 n. 110 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tassa automobilistica - riscossione - previo - atto di accertamento - definitivo - D.P.R. 602/1973 - è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la regolarità della cartella di pagamento per tassa automobilistica, deducendo che non poteva essere validamente notificata in assenza di un atto di accertamento divenuto definitivo e/o che l'Ufficio aveva perso il potere impositivo per decorso dei termini previsti dalla legge
La decisione
La Corte ha affermato che la tassa automobilistica è tributo istituito da legislazione nazionale e attribuito alle regioni e che, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 269/2003, non è necessario un atto di accertamento divenuto definitivo perché possa essere notificata una cartella di pagamento. Tuttavia ha precisato che, in assenza di un atto di accertamento definitivo, la data di iscrizione a ruolo non è comunque determinante ai fini della validità della notifica e che l'Ufficio decade dal potere impositivo se non si è attivato entro il termine previsto dalla legge. Conclusivamente il ricorso del contribuente è stato accolto per effetto della decadenza dell'Ufficio (annullamento della cartella per mancato rispetto dei termini impositivi)
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973
Norme sulla riscossione coattiva: disciplinano modalità e termini della riscossione; la sentenza interpreta che tali norme non impediscono la notifica della cartella senza un accertamento definitivo, ma richiamano i termini la cui inosservanza determina la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo
art. 37, d.l. 269/2003
Interpretato dalla Corte come norma che consente la notifica della cartella di pagamento per la tassa automobilistica anche in assenza di un atto di accertamento divenuto definitivo
Massime di principio
- La tassa automobilistica, pur essendo attribuita alle regioni, è tributo di origine nazionale e la procedura di riscossione è disciplinata da norme statali; non è sempre necessario un accertamento divenuto definitivo per notificare la cartella
- La presenza della sola iscrizione a ruolo non sostituisce automaticamente un atto di accertamento definitivo: in assenza di accertamento definitivo, è necessario verificare il rispetto dei termini legali per l'attività dell'Ufficio
- Se l'Ufficio non si è attivato entro i termini previsti dalla legge, decade dal potere impositivo e la cartella può essere impugnata con buona probabilità di successo
- In una situazione simile, il contribuente deve controllare: esistenza di un atto di accertamento definitivo, data e regolarità della iscrizione a ruolo, e se siano stati rispettati i termini di legge; in caso di incertezza o decadenza, è consigliabile impugnare la cartella e chiedere l'annullamento per decadenza dell'Ufficio
- Gli uffici devono rispettare i termini procedurali: la mancata azione nei termini non viene sanata dalla mera iscrizione a ruolo
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