Cassazione Penale, Sentenza n. 14943/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuta la disciplina del reato continuato tra quattro condanne pronunciate in momenti diversi (reati di stupefacenti del 1992, associazione mafiosa e reati-fine 2007-2008, detenzione di armi e stupefacenti nel 2013 durante la latitanza, e violazione della misura di prevenzione per essersi dato alla latitanza). L'assunto difensivo era che tutte le condotte fossero espressione di un unico disegno criminoso unitario: il traffico di stupefacenti del 1992 sarebbe stato propedeutico o collegato alla successiva partecipazione all'associazione mafiosa e alle condotte poste in essere durante la latitanza, così da giustificare l'unificazione sanzionatoria ai sensi dell'art. 81 c.p. e la disciplina prevista dall'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del giudice del rinvio (Tribunale di Milano) che aveva escluso il vincolo della continuazione tra le diverse condanne, ritenendo insufficienti gli indici di un'unica rappresentazione e programmazione criminosa. La Corte ha ritenuto decisive, a favore del diniego, la rilevante distanza temporale tra i fatti, la disomogeneità tipologica delle violazioni, la mancata contiguità territoriale e l'assenza di elementi concreti che dimostrassero che, già al tempo del primo reato (1992), il ricorrente avesse programmato le successive condotte mafiose o poste in essere durante la latitanza. Ha altresì escluso che la mera coincidenza di aggravanti d'agevolazione mafiosa o la semplice ripetizione di reati della stessa specie possano sostituire la prova di una preventiva unità di disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte richiama che per riconoscere la continuazione è necessaria l'unicità del disegno criminoso, ossia la preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria delle condotte rilevanti; non è sufficiente la mera identità o ripetizione di reati della stessa specie o l'abitualità criminosa.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata in sede esecutiva per l'applicazione della disciplina della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve valutare l'esistenza del vincolo della continuazione tra più sentenze, applicando i criteri sostanziali dell'art. 81 c.p.
art. 416-bis cod. pen.
Associazione di tipo mafioso: utilizzata per valutare la natura e la programmazione dei sodalizi investigati; la Corte sottolinea che l'accertamento definitivo della mafiosità in momenti diversi non implica automaticamente la riconducibilità a un medesimo disegno criminoso anteriore.
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 L. 203/1991)
Circostanza aggravante di agevolazione mafiosa: menzionata nelle sentenze di merito, ma la Corte osserva che la presenza dell'aggravante non basta a provare l'esistenza di una preventiva e unitaria ideazione criminosa.
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74 (T.U. stupefacenti)
Reati in materia di stupefacenti oggetto delle condanne del 1992 e del 2013; la Corte valuta che la mera identità di materia (droga) non prova di per sé l'unità di disegno criminoso attraverso decenni.
Legge n. 1423/1956, art. 9
Norma utilizzata per qualificare uno dei reati (violazione di misura di prevenzione): la condotta è stata ritenuta occasionale ed estemporanea, non elemento sufficiente per la continuazione.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la prova di un'unica rappresentazione e deliberazione criminosa: devono emergere elementi concreti che dimostrino che, al momento del primo reato, l'agente avesse già programmato, nelle linee essenziali, le condotte successive.
- Non è sufficiente la mera identità della fattispecie o la ripetizione di reati della stessa specie: vanno valutati contiguità temporale, omogeneità tipologica, contiguità territoriale, ruolo organizzativo dell'agente e altri indici sintomatici di una progettualità unitaria.
- La presenza di aggravanti (es. agevolazione mafiosa) o la circostanza che reati successivi abbiano favorito un sodalizio non costituiscono automaticamente prova della preventiva ideazione di un disegno criminoso unitario.
- Il onere di provare la continuazione grava sulla parte che la invoca; l'assenza di indici forti rende implausibile il riconoscimento della continuazione, specialmente quando intercorrono ampi intervalli temporali e differenze territoriali e modali tra le condotte.
- In sede di esecuzione il giudice ha ampi poteri di valutazione, ma deve motivare adeguatamente e non può semplicemente riproporre il ragionamento annullato dalla Corte di legittimità; le conclusioni devono confrontarsi puntualmente con gli indici sintomatici richiesti dalla giurisprudenza.
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