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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27428/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento per bancarotta in relazione al fallimento di una società: l'imputato, già socio e poi amministratore della società fallita, era stato condannato in primo grado per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta documentale, con riconoscimento delle attenuanti generiche e applicazione di pene accessorie fallimentari. In appello, e poi in sede rescindente, una parte delle condotte è stata riqualificata come bancarotta preferenziale, con declaratoria di prescrizione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; residuava la sola bancarotta semplice di cui al capo 2. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello ha tuttavia rideterminato la pena partendo da una base edittale riferita all'art. 216 legge fall., pur non residuando più alcuna condotta punita ai sensi di tale disposizione, e ha anche rideterminato le pene accessorie fallimentari in misura pari alla pena principale. Il ricorrente deduce un errore di diritto nella determinazione del trattamento sanzionatorio: sostiene che, caducata ogni responsabilità residua ex art. 216 legge fall., la pena base dovesse essere quella del solo reato rimasto, ossia la bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., con conseguente riduzione della pena e delle pene accessorie; contesta inoltre la misura delle attenuanti e la logica seguita dal giudice del rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che, a seguito della sentenza rescindente e della decisione del giudice del rinvio, non residuava alcun accertamento irrevocabile di responsabilità per condotte punite dall'art. 216 legge fall., essendo rimasto accertato soltanto il reato di bancarotta semplice già riqualificato ex art. 217 legge fall. Conseguentemente, la Corte di appello ha errato nel prendere a base la pena prevista per l'art. 216 legge fall. e nel ricalcolare pena principale e pene accessorie come se permanesse quel titolo di reato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha inoltre precisato che la determinazione delle pene accessorie fallimentari è rimessa al giudice di merito secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., senza automatica equiparazione alla pena principale.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942

    richiamato come norma originaria di contestazione per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; nel giudizio di rinvio non residua però alcun accertamento irrevocabile ex art. 216 per le condotte esaminate.

  • art. 216, comma 3, legge fall.

    usato per la riqualificazione operata dalla Corte di appello, poi superata dalla declaratoria di prescrizione e dalla conseguente necessità di rideterminare la pena solo per il reato residuo.

  • art. 217 legge fall.

    norma che continua a sorreggere il solo reato residuo, cioè la bancarotta semplice già riqualificata nei gradi di merito.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.

    circostanza aggravante che la Corte di rinvio ha ritenuto caducata; la Cassazione rileva che il venir meno della circostanza incide sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione delle attenuanti.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il giudizio di rinvio dopo annullamento con rinvio; la Corte sottolinea che il giudice del rinvio doveva attenersi ai soli temi devoluti dalla sentenza rescindente.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    richiamato per escludere la possibilità di una diretta rideterminazione della pena da parte della Cassazione, in presenza di valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    criterio per la graduazione della pena e delle pene accessorie, richiamato per affermare che la loro durata non è automatica ma rimessa al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    criterio per la determinazione discrezionale della pena e delle pene accessorie, che deve essere applicato dal giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la sintesi del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Se, all'esito del giudizio rescissorio e di rinvio, non residua alcun accertamento irrevocabile di responsabilità per il reato più grave originariamente contestato, il giudice del rinvio deve rideterminare la pena esclusivamente in relazione al reato residuo effettivamente rimasto in decisione, senza poter utilizzare la cornice edittale del titolo di reato ormai espunto.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai temi devoluti dalla sentenza rescindente e non può fondare la nuova determinazione sanzionatoria su presupposti incompatibili con l'esito rescissorio, soprattutto quando la precedente qualificazione giuridica sia stata definitivamente superata.
  • Le pene accessorie fallimentari non sono automaticamente ancorate alla durata della pena principale: la loro misura va determinata dal giudice di merito con valutazione discrezionale ex artt. 132 e 133 c.p., dando conto delle ragioni della scelta.
  • Quando vengono meno aggravanti e porzioni di imputazione originariamente poste a base della pena, il giudice deve riconsiderare integralmente il trattamento sanzionatorio, inclusi gli effetti sulle attenuanti già concesse e sulla durata delle pene accessorie.
  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito in tema di quantificazione discrezionale della pena, ma annulla con rinvio quando la pena sia stata calcolata su un titolo di reato o su presupposti giuridici non più esistenti.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

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