Cassazione Civile, Ordinanza n. 15125/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, poi sostituita dalla cessionaria del credito, contro gli atti di trasferimento di alcuni immobili compiuti da una società garante fideiussore in favore di due società acquirenti. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando inefficaci i trasferimenti e ordinando le annotazioni nei registri immobiliari. Una delle acquirenti ha impugnato la decisione sostenendo: 1) che prima di esaminare la revocatoria il giudice avrebbe dovuto verificare la validità della fideiussione omnibus prestata dalla società alienante, deducendone la nullità perché conforme allo schema ABI censurato in materia antitrust; 2) che la sentenza d'appello sarebbe stata solo apparente o meramente per relationem rispetto a quella di primo grado, senza reale esame dei motivi di gravame; 3) che mancavano i presupposti della revocatoria, in particolare eventus damni e prova dell'elemento soggettivo, e che il giudice avrebbe erroneamente fatto uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla asserita nullità della fideiussione, osservando che la nullità delle clausole eventualmente riconducibili allo schema ABI va valutata alla luce degli artt. 1418 ss. c.c. e, se del caso, dell'art. 1419 c.c., ma nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato in modo specifico né la conformità del modulo negoziale allo schema censurato né la volontà delle parti di considerare essenziali le clausole asseritamente nulle. Ha poi escluso il vizio di motivazione, affermando che la corte d'appello aveva indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto dell'appello e della conferma della revocatoria, con espresso richiamo all'impoverimento patrimoniale della debitrice garante e alla consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la corte territoriale non aveva qualificato l'atto come gratuito, ma aveva fondato la decisione sulla mancata prova del pagamento del corrispettivo e sulla conseguente prova, anche presuntiva, della scientia damni. Ricorso quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova dei presupposti di legge; nel caso concreto è stata ritenuta legittima la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal garante nei confronti del creditore e, poi, del fallimento e dei creditori.
art. 66 l.f.
È stata richiamata per sostenere e confermare l'inefficacia degli atti di trasferimento anche nei confronti del fallimento e della massa dei creditori.
art. 1418 c.c.
La nullità del contratto a valle deve essere scrutinata secondo le regole generali di nullità, non potendosi derivare automaticamente dalla contestazione delle clausole conformi allo schema ABI.
art. 1419 c.c.
Può operare la nullità parziale delle sole clausole colpite da invalidità, salvo prova che la parte nulla fosse essenziale per l'assetto di interessi delle parti.
art. 132 c.p.c.
La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello espone, anche sinteticamente, le ragioni della conferma e rende comprensibile il percorso argomentativo complessivo.
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati come deduzioni di violazione di legge e di vizio motivazionale; uno è stato respinto e uno dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la reale base decisoria della sentenza impugnata.
art. 2727 c.c.
Il ricorso ha invocato le presunzioni, ma la Corte ha rilevato che la decisione di merito era sorretta da un ragionamento presuntivo congruo e dalla mancata prova del pagamento del corrispettivo.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono state ritenute utilizzabili in quanto la corte territoriale aveva valorizzato elementi indiziari ritenuti significativi della scientia damni.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di fideiussioni conformi allo schema ABI censurato in sede antitrust, la deduzione di nullità non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto: il giudice deve verificare se ricorrano i presupposti di nullità parziale e, in particolare, se le clausole invalide siano essenziali per l'equilibrio sinallagmatico.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la parte che contesta la decisione deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non colga la reale base logica e giuridica della decisione è inammissibile.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando il giudice del gravame dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e della sostanziale identità tra le questioni esaminate in primo e secondo grado.
- Ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni può essere desunto anche da un significativo depauperamento del patrimonio del debitore, specie se esso avviene in presenza di una rilevante esposizione debitoria e senza prova dell'idoneità residua del patrimonio a garantire il creditore.
- La scientia damni può essere provata anche per presunzioni semplici, purché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti; la mancata prova del pagamento del corrispettivo della cessione può costituire un elemento indiziario rilevante.
- In sede di legittimità, il vizio di violazione dell'onere della prova o di uso scorretto delle presunzioni non è scrutinabile in modo astratto se la censura non confronta la specifica ricostruzione fattuale e giuridica posta a fondamento della decisione impugnata.
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