Sentenza n. 682/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia in Camerun il 14 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, sentite le parti sulla possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione resa dal ricorrente. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità del diniego né la domanda cautelare. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia in Camerun il 14 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento e domandando altresì misure cautelari. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con nota depositata il 9 gennaio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, applicato dal giudice in ragione della dichiarazione del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti o la domanda cautelare.
- Quando il giudice intende definire la causa in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., deve previamente sentire o avvisare le parti della possibile definizione in tale forma.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese processuali possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
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