Sentenza n. 1104/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del decreto -OMISSIS-, con cui il Questore di Frosinone ha rigettato l'istanza del ricorrente volta al rilascio di una licenza di porto di fucile per uso sportivo e tiro a volo; - della comunicazione della Questura di Frosinone, del -OMISSIS- (-OMISSIS-), di «avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis della Legge 241/1990, finalizzato al rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo»; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Frosinone di diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo e tiro a volo, nonché comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza, deducendo che gli artt. 11 e 43 TULPS individuerebbero come indici di inaffidabilità condanne definitive per specifici reati, assenti nel suo caso. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione, perché il provvedimento non avrebbe illustrato il percorso logico seguito per ritenere carente la buona condotta; il difetto di istruttoria, poiché gli accertamenti della Questura sarebbero stati svolti due mesi dopo il preavviso di rigetto; e l’omessa considerazione del parere favorevole al rilascio espresso dal Comando dei Carabinieri di Veroli. Il diniego si fondava su vicende penali, anche estinte per ragioni processuali, su un procedimento per minacce concluso dopo la remissione della querela e sulla precedente valutazione di inaffidabilità maturata in una pratica di porto d’armi per difesa personale, in relazione al ruolo del richiedente in una società colpita dal divieto di iscrizione nella white list antimafia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Ha rigettato congiuntamente le censure relative ai presupposti del diniego e alla motivazione: il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi è prognostico e precauzionale, distinto dall’accertamento penale, e può fondarsi anche su fatti e situazioni personali oggettivamente verificatisi, non necessariamente conclusi con una condanna né specificamente attinenti all’uso delle armi. Nel caso concreto, le vicende penali e la precedente valutazione di inaffidabilità costituivano elementi complessivamente idonei a sostenere il giudizio dell’autorità, senza che emergessero profili di irrazionalità o arbitrarietà. Ha escluso il difetto di istruttoria: l’approfondimento svolto dopo il preavviso di rigetto, anche in assenza di controdeduzioni dell’interessato, è stato ritenuto legittimo e indice di un’ulteriore verifica della posizione. Ha inoltre ritenuto non decisivo il parere favorevole dei Carabinieri, qualificato come mero contributo istruttorio, e ha osservato che lo stesso parere menzionava pregiudizi penali, risultando quindi potenzialmente contraddittorio nella propria conclusione favorevole. Il diniego è stato giudicato immune da censure logiche.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Per tale ragione la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto.
Il diniego può fondarsi su un giudizio prognostico di affidabilità e su circostanze concrete della condotta anche quando non sussistano condanne definitive per i reati specificamente indicati.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Né è possibile ritenere illegittimo l’operato della resistente per aver approfondito la valutazione a seguito della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge 241/90 pur in assenza di controdeduzioni de parte del ricorrente, posto che tale condotta dimostra addirittura una particolare perizia dell’Autorità di pubblica sicurezza che ha voluto approfondire la posizione del ricorrente prima di negargli il bene della vita anelato.
L’amministrazione può approfondire l’istruttoria dopo il preavviso di rigetto anche quando l’interessato non abbia presentato osservazioni; tale approfondimento non rende illegittimo il provvedimento finale.
Massime di principio
- Il diniego della licenza di porto d’armi può basarsi su un giudizio prognostico e precauzionale di affidabilità, anche in assenza di condanne definitive per specifici reati, valorizzando fatti e situazioni personali concretamente verificatisi, anche non penalmente rilevanti o non connessi all’uso delle armi.
- Nel valutare l’affidabilità per il rilascio del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare i fatti nella loro dimensione storica anche se il procedimento penale si è concluso per remissione di querela, prescrizione o altra ragione che non abbia accertato l’insussistenza del fatto; il giudizio amministrativo ha funzione preventiva e non punitiva.
- L’ampia discrezionalità in materia di licenze di porto d’armi non esclude il controllo giurisdizionale: il provvedimento deve poggiare su elementi idonei e su una valutazione congrua, non irrazionale né arbitraria.
- Il parere favorevole di un organo di polizia intervenuto nell’istruttoria è un contributo non vincolante e non impedisce all’autorità competente di formulare una diversa valutazione complessiva, purché il diniego sia sostenuto da elementi adeguati.
- L’amministrazione può svolgere ulteriori accertamenti dopo il preavviso di rigetto anche se l’interessato non ha presentato osservazioni; tale approfondimento, di per sé, non vizia il provvedimento conclusivo.
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