Sentenza del 17/05/2021 n. 1886 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - ATTI IMPOSITIVI DISTINTI - RICORSO CUMULATIVO - AMMISSIBILITA'- FONDAMENTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
ricorso cumulativo avverso una pluralità di ruoli e cartelle esattoriali concernenti tributi diversi; la questione verteva sull'ammissibilità del cumulo di impugnazioni relative ad atti impositivi distinti alla luce del principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo
La decisione
il ricorso cumulativo è stato ritenuto ammissibile. La decisione si fonda sulla "costituzionalizzazione" del principio di economia processuale e sul rispetto dell'art. 111 Cost. (ragionevole durata del processo): il cumulo assicura concretamente l'economia e contribuisce a ridurre la durata complessiva dei giudizi. Le ipotesi di inammissibilità devono rimanere residuali e il processo deve tendere alla definizione nel merito della lite. Riferimento normativo: art. 103 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 103 c.p.c.
usata come fondamento processuale per il cumulo di azioni e l'efficienza processuale; permette l'esame congiunto di più domande quando ciò rispetta l'economia processuale
Art. 111 Cost.
richiamato per il principio della ragionevole durata del processo; il cumulo è ammesso in quanto contribuisce a garantire tale principio riducendo il numero e la durata complessiva dei procedimenti
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo contro più atti impositivi (anche relativi a tributi diversi) è generalmente ammesso quando il cumulo persegua l'economia processuale e la ragionevole durata del processo.
- Non è necessario che gli atti impugnati riguardino la medesima tipologia di tributo: la valutazione è funzionale all'effetto pratico sull'organizzazione del giudizio e sulla sua durata.
- L'inammissibilità del cumulo deve ritenersi eccezionale e motivata: il principio è che il processo tenda alla decisione nel merito, salvo che il cumulo renda impossibile o gravemente inefficace la trattazione delle singole questioni.
- Il giudice può valutare, caso per caso, se il cumulo arrechi pregiudizio alle parti o al regolare svolgimento del processo e, in tal caso, adottare misure (separazione dei rami, rigetto del cumulo) proporzionate al problema riscontrato.
- In pratica, il contribuente che intende proporre un ricorso cumulativo dovrebbe documentare (o almeno risultare evidente) che il cumulo favorisce l'economia processuale e non determina un pregiudizio ingiustificato per la controparte o per l'amministrazione.
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