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Legge

L.R. Lazio 15/2015

Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 15/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime l’Agenzia regionale per i parchi e l’Agenzia regionale per la difesa del suolo, demandandone funzioni e risorse a strutture regionali individuate dalla Giunta entro 45 giorni. Interviene inoltre su aree protette, contributi regionali, assetto di alcuni organi di garanzia e indennità. Molte previsioni sono legate a organi/assetti ormai superati, ma la legge è ancora formalmente vigente.

Soppressione di due agenzie regionali e varie disposizioni su aree protette, contributi e organi regionali

Soppressione delle agenzie regionali per i parchi e per la difesa del suolo

La legge dispone la soppressione delle due agenzie regionali, in un’ottica di razionalizzazione dell’assetto amministrativo, efficienza e contenimento della spesa corrente, nel territorio della Regione Lazio. La soppressione non è immediata in senso organizzativo, ma si collega a una deliberazione della Giunta regionale che deve riallocare competenze, rapporti e risorse.

Ricognizione e riallocazione delle funzioni

Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve adottare una deliberazione che:

  • ricognisce i rapporti giuridici attivi e passivi, le risorse umane e strumentali e le risorse finanziarie già iscritte in bilancio;
  • individua, senza nuovi oneri per il bilancio regionale, le strutture organizzative cui trasferire le competenze delle agenzie soppresse;
  • adegua il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale per garantire una gestione organica e integrata delle materie omogenee.

La ricognizione riguarda le risorse disponibili a legislazione vigente nel triennio 2015-2017 e i programmi di spesa indicati per turismo, difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale, aree protette, risorse idriche e politica unitaria per sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.

Decorrenza della soppressione e disciplina conseguente

La soppressione delle agenzie decorre dalla data di adozione della deliberazione regionale di adeguamento organizzativo. Da tale data:

  • ogni riferimento normativo alle agenzie soppresse si intende riferito alle nuove strutture organizzative regionali;
  • vengono abrogate le norme istitutive e regolamentari specificamente richiamate dalla legge, compresi i regolamenti di organizzazione delle due agenzie.

Modifiche in materia di aree naturali protette

La legge interviene sulla disciplina regionale delle aree naturali protette, aggiornando i riferimenti organizzativi e di competenza:

  • nei procedimenti previsti dalla legge regionale n. 29/1997, la competenza della Giunta viene sostituita con quella dell’ente di gestione, e il parere della “sezione aree naturali protette” è sostituito dall’esame della struttura regionale competente;
  • per alcune aree protette, la gestione è attribuita rispettivamente al Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e alla Provincia di Frosinone;
  • la riserva naturale “Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico” viene soppressa come organismo di gestione;
  • sono trasferite al Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi anche funzioni e risorse strumentali e finanziarie;
  • vengono inoltre abrogate alcune disposizioni precedentemente introdotte dalla normativa regionale del 2014.

Contributi dell’Ufficio di presidenza e rapporti con le amministrazioni pubbliche

La legge chiarisce che i contributi concessi dall’Ufficio di presidenza, anche tramite accordi ex articolo 15 della legge n. 241/1990, a favore di amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato e delle amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, non costituiscono spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. È inoltre previsto che l’Ufficio di presidenza disciplini con regolamento:

  • i casi in cui tali contributi possono essere concessi nell’ambito di accordi ex articolo 15 della legge n. 241/1990, nel rispetto della disciplina europea e statale sui contratti pubblici;
  • le modalità e i criteri per concedere contributi alle amministrazioni pubbliche per finalità di partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e alle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio.

Abrogazioni in materia di iniziative europee

La legge abroga la legge regionale n. 21/1982 e gli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 37/1983, relativi a iniziative regionali/locali per l’integrazione politica europea e al seminario di Ventotene.

Commissione consiliare speciale sulle riforme istituzionali

È istituita una commissione consiliare speciale denominata “Riforme istituzionali”, con il compito di svolgere studi, esami, indagini e approfondimenti sulle riforme istituzionali, anche per formulare proposte di revisione statutaria, in materia elettorale e di regolamento dei lavori del Consiglio regionale. La commissione:

  • è composta da 14 consiglieri, espressivi in modo paritetico di maggioranza e opposizione;
  • è nominata dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
  • resta in carica fino alla fine della legislatura;
  • presenta annualmente una relazione all’Aula.

Indennità e rimborsi per alcune figure di garanzia

La legge ridetermina il trattamento economico di difensore civico, Corecom, garante dell’infanzia e dell’adolescenza, e garante delle persone private della libertà personale, prevedendo indennità parametrate all’indennità lorda del consigliere regionale e il rimborso spese per le missioni connesse alle funzioni. Per il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è anche modificata la procedura di elezione, con elezione da parte del Consiglio regionale a scrutinio segreto.

Decorrenza delle nuove indennità

Le nuove disposizioni su indennità e missioni per difensore civico, Corecom, garante dell’infanzia e garante delle persone private della libertà personale si applicano dal rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore della legge.

CAL e CREL

Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, compresi i membri dei rispettivi uffici di presidenza, spetta soltanto il gettone di presenza previsto per gli organi collegiali, oltre agli eventuali rimborsi spese limitati alla partecipazione alle riunioni.

Abrogazioni finali

Sono abrogate o restano abrogate ulteriori disposizioni relative ai compensi del Corecom e alle indennità previste dalla legge regionale n. 4/2013.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 17 novembre 2015.

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