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Legge

L.R. Lazio 13/2015

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) e successive modifiche (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 13/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 5/2014 sulla tutela e gestione pubblica delle acque: introduce il piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano entro il 31 dicembre 2015, istituisce una banca dati regionale sulla gestione idrica, rafforza censimento dei pozzi e controlli, adegua profili tariffari e finanziari. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del 29 ottobre 2015.

Modifiche alla disciplina regionale sulle acque pubbliche e sul servizio idrico integrato

Modifiche alla disciplina regionale sulle acque

La legge regionale Veneto 28 ottobre 2015, n. 13 interviene in più punti sulla l.r. 4 aprile 2014, n. 5, che disciplina tutela, governo e gestione pubblica delle acque. Il provvedimento aggiorna principi, strumenti di pianificazione, assetto gestionale e flussi informativi del servizio idrico integrato nel territorio regionale.

Principi generali e finalità

La legge rafforza l’impostazione pubblicistica della disciplina regionale delle acque, precisando che resta ferma la proprietà pubblica delle reti idriche e che l’uso della risorsa deve essere responsabile e sostenibile, quale bene pubblico primario. Viene inoltre valorizzata la tutela dell’approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed اقتصاديamente svantaggiati o residenti in aree territorialmente svantaggiate.

Pianificazione, tutela della risorsa e controlli

La programmazione regionale prevista dalla l.r. 5/2014 viene resa più stringente: la periodicità della pianificazione passa da quinquennale a biennale. Tra gli elementi considerati rileva anche la qualità ambientale e sanitaria delle risorse.

La normativa introduce inoltre un obbligo di censimento dei pozzi privati e di verifica delle concessioni di sfruttamento da parte degli organi competenti. In materia di occupazioni o utilizzi in determinate fattispecie, è confermato che non è dovuto alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, salvo la riduzione del canone demaniale di concessione.

Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano

La novità più rilevante è l’introduzione del piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano. La Regione deve approvarlo con deliberazione entro il 31 dicembre 2015, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente.

Il piano è redatto da un gruppo di lavoro composto da:

  • autorità d’ambito;
  • gestori del servizio idrico integrato;
  • autorità sanitarie locali competenti;
  • agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente;
  • autorità del distretto idrogeologico competente, se costituita.

Il contenuto del piano deve includere, in particolare:

  • descrizione dettagliata delle fonti di approvvigionamento e delle pressioni antropiche nelle aree circostanti e a monte;
  • analisi dello stato di salute della popolazione e del rapporto tra disponibilità della risorsa, qualità dell’acqua e salute;
  • descrizione dello stato chimico-fisico e microbiologico delle acque, con allegati i controlli interni ed esterni dei tre anni precedenti;
  • indicazione dei punti e delle modalità di trattamento, comprese le opere di potabilizzazione;
  • disponibilità pro capite della risorsa alla captazione e alla distribuzione e principali criticità di approvvigionamento;
  • modalità di disinfezione e programmi di riduzione dei residui dei trattamenti;
  • misure di tutela, prevenzione dell’inquinamento, gestione dei rischi e delle emergenze;
  • programmi di monitoraggio e controlli interni ed esterni;
  • strategie di adattamento e mitigazione dei rischi connessi al cambiamento climatico;
  • forme di comunicazione, informazione, partecipazione, educazione e trasparenza verso la popolazione.

Assetto tariffario e equilibrio economico-finanziario

La disciplina economica del servizio viene corretta in senso coerente con l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Viene quindi esplicitato che la regolazione deve perseguire tale equilibrio, mentre è eliminato il riferimento al pareggio di bilancio.

Sono inoltre modificate le previsioni sulla predisposizione delle tariffe e soppressa una specifica lettera del comma dedicato alle funzioni del soggetto competente.

Banca dati regionale sulle risorse idriche

La legge istituisce presso la Giunta regionale una banca dati sulla gestione delle risorse idriche per finalità gestionali, amministrative e statistiche.

Le Autorità di bacino e i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della struttura regionale competente, devono trasmettere:

  • un documento sintetico con dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
  • le convenzioni stipulate con i gestori;
  • le tariffe applicate all’utenza;
  • le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato e il relativo aggiornamento, anche per obblighi statali o europei.

I dati devono essere trasmessi secondo un modello approvato dalla Giunta regionale. In caso di omessa o tardiva trasmissione da parte dei Consigli di bacino e dei gestori del servizio idrico integrato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

Per l’attuazione della banca dati è quantificata una spesa di 30.000 euro annui a decorrere dal 2016, coperta con risorse già iscritte nel bilancio regionale 2015-2017.

Ulteriori modifiche e regime finanziario

Vengono abrogate o soppresse alcune disposizioni della l.r. 5/2014, tra cui il comma 1 dell’articolo 10 e un richiamo interno all’articolo 5. La legge stabilisce infine che dagli interventi sugli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, avvenuta il 29 ottobre 2015.

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