Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 12810 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione di merito che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di I.M. quale socio solidale della MTM snc, sulla base della cancellazione della società dal registro delle imprese nel 2002. L'Agenzia contestava che la cancellazione della società non estingue l'obbligazione tributaria dei soci, richiamando le sentenze passate in giudicato (2009) che avevano accertato il credito IVA a carico della società e sottolineando la responsabilità solidale dei soci delle snc.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo della CTR che aveva escluso la pretesa tributaria per la sola cancellazione della società. La Cassazione ha affermato che la cancellazione dal registro è effetto meramente dichiarativo e può essere superata da prova che la società ha continuato ad operare (ad es. partecipando a procedimenti giudiziari) e che le sentenze del 2009 hanno accertato definitivamente il credito IVA della società; pertanto i soci possono essere ritenuti destinatari della pretesa per effetto della successione ex lege. Ha inoltre escluso l'applicabilità del condono tombale di cui all'art.9 L. 289/2002 con riferimento all'IVA. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di Napoli in diversa composizione per ulteriore giudizio; liquidate le spese di cassazione alla CTR.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio

    Utilizzato per giustificare la correttezza della notifica dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto corretta la notifica al domicilio eletto in primo grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 17

    le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio; l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo

    Conferma l'efficacia dell'elezione di domicilio effettuata in primo grado anche per i successivi gradi; giustifica la regolarità delle comunicazioni e notificazioni.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la costituzione di controparte con controricorso sana eventuali vizi di notifica relativi al luogo.

  • art. 2291 c.c.

    Ricordato nei principi: la responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società di persone si estende anche ai rapporti tributari.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    La Corte ha affermato l'inapplicabilità, con riferimento all'IVA, del condono previsto dall'art. 9, per contrasto con la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C-132/06) e la necessità di non consentire una quasi-esenzione fiscale.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-132/06

    Richiamata per motivare l'inapplicabilità del condono in materia IVA e per sostenere che la definizione agevolata non può coprire omissioni delle dichiarazioni IVA senza ledere il diritto comunitario.

  • art. 2909 c.c., art. 2495 c.c., art. 2297 c.c., art. 2312 c.c. comma 2, art. 101 c.p.c., D.Lgs. n.546/1992 art.14 in relazione all'art.36 c.p.c.

    Norme indicate nel motivo di ricorso dalla ricorrente; la Corte le ha esaminate nel complesso, ma il principio decisivo è stato che la cancellazione della società non preclude l'agibilità della pretesa nei confronti dei soci se risulta che la società ha continuato ad operare e se vi è giudicato favorevole all'accertamento del credito.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese è, di regola, un effetto dichiarativo: può essere superata se si prova che la società ha continuato ad operare (es. partecipando a giudizi) dopo la cancellazione.
  • Le sentenze passate in giudicato che accertano un credito tributario a carico della società producono effetto anche nei confronti dei soci qualora questi siano successori ex lege della società estinta; i soci possono quindi essere azionati quali obbligati in solido.
  • In materia di IVA non opera il condono tombale (art. 9 L. 289/2002) quando la sua applicazione contrasterebbe con il diritto dell'Unione: le pretese IVA non si estinguono in virtù di quel condono se ciò impedirebbe la reale emersione dell'evasione.
  • Il difetto di legittimazione della società può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma non dopo la formazione del giudicato; se nei gradi precedenti è stata implicitamente o esplicitamente riconosciuta la legittimazione, tale accertamento è coperto dal giudicato.
  • Non è richiesto il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in materia di IVA: la responsabilità solidale dei soci può essere fatta valere anche separatamente.
  • Per far valere un giudicato esterno è necessaria la produzione della sentenza e dell'attestato di cancelleria che provi la certezza della formazione del giudicato; in caso di giudicati contrastanti prevale, in linea di principio, il criterio temporale (prevale il giudicato successivo).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.