Cassazione Penale, Ordinanza n. 28419/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 341-bis c.p., sostenendo in sostanza l'insussistenza o comunque l'erronea valutazione dei presupposti del reato; la Corte di cassazione ha però rilevato che si trattava di doglianze in larga parte fattuali già esaminate e respinte in appello, essendo stato accertato che le frasi offensive erano state pronunciate alla presenza di familiari e vicini di casa. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il riconoscimento della recidiva, la dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata, puntuale e non illogica, valorizzando precedenti specifici, non lieve offesa al bene giuridico, recidiva e recente ricaduta nel reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a riproporre censure di merito già disattese con motivazione congrua; ha ritenuto infondati anche i motivi relativi alla particolare tenuità del fatto, alla recidiva, alla pena e alle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e puntuale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
La contestazione riguardava il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure che miravano a rimettere in discussione l'accertamento in fatto della condotta offensiva e del contesto di commissione del reato.
art. 131-bis c.p.
La Corte ha ribadito che la particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di precedenti specifici, non lieve offesa al bene giuridico e recente ricaduta nel reato, elementi incompatibili con il proscioglimento per particolare tenuità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e motivate in modo non manifestamente illogico dal giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la presenza di precedenti specifici, la non lieve offensività del fatto e la recente ricaduta nel reato possono legittimamente fondare il diniego della particolare tenuità.
- La recidiva può essere correttamente valorizzata ove i precedenti penali e la reiterazione del reato siano indice di fallimento del percorso rieducativo e risocializzante, con ricadute anche sul trattamento sanzionatorio.
- La valutazione sulla dosimetria della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale fattuale.
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