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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25625/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., contestava l'illogicità della decisione della Corte d'appello: pur avendo la Corte assorbito l'accusa di ricettazione e riqualificato i fatti nel reato meno grave di cui all'art. 473 c.p. (contraffazione), aveva tuttavia confermato la stessa pena inflitta in primo grado, nonostante la sanzione prevista per la fattispecie riqualificata fosse più mite rispetto a quella originariamente contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la decisione d'appello nel complesso corretta: la Corte d'appello ha riformulato il quadro probatorio e ha ricondotto i fatti a un'unica fattispecie (art. 473 c.p.), superando la disciplina della continuazione applicata in primo grado. Pur essendo la pena confermata inferiore al minimo edittale previsto per l'art. 473 c.p., la Corte distrettuale, essendo stato appellante solo l'imputato, ha correttamente evitato la reformatio in pejus e ha confermato la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma relativa alla ricettazione; in primo grado l'imputato era stato condannato per questa fattispecie, poi assolta in appello perché il fatto è stato ricondotto alla contraffazione.

  • art. 474 c.p.

    Contestato in primo grado per alcuni specifici illeciti connessi ai marchi; la Corte d'appello ha ritenuto che i fatti fossero più correttamente qualificabili come contraffazione (art. 473) e ha quindi escluso la qualificazione ai sensi dell'art. 474.

  • art. 473 c.p.

    Reato di contraffazione; la Corte d'appello ha ricondotto tutti i fatti a questa unica fattispecie, rimuovendo la valutazione della continuazione e applicando la pena conseguente.

  • art. 597 c.p.p.

    Il comma 3 stabilisce il divieto di reformatio in pejus per il giudice d'appello; il comma 4 prevede l'obbligo di diminuire la pena se l'appello dell'imputato riguarda circostanze o reati concorrenti. La Corte ha interpretato che, avendo ridisegnato l'impianto accusatorio in una sola fattispecie, non operano i meccanismi della continuazione e la diminuzione automatica prevista dal comma 4, e ha comunque evitato di peggiorare la posizione del ricorrente per il divieto di reformatio in pejus.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato su questa norma per dedurre illogicità della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Se in appello il giudice ricostruisce i fatti in modo sostanzialmente diverso rispetto al primo grado (es. riqualificazione in un'unica fattispecie), vengono meno taluni automatismi (come il riconoscimento della continuazione) e occorre valutare la pena complessivamente sulla nuova inquadratura.
  • Quando ad appellare è soltanto l'imputato, il divieto di reformatio in pejus impedisce che la sua posizione venga peggiorata: il giudice d'appello deve quindi evitare di aumentare la pena e, se necessario per rispettare questo divieto, può confermare una pena anche se questa risulta, in astratto, inferiore al minimo edittale della nuova fattispecie ricostituita.
  • La diminuzione obbligatoria della pena prevista dall'art. 597, comma 4, c.p.p. opera in presenza di ricorso dell'imputato che riguarda circostanze o reati concorrenti nella cornice giuridica originaria; se l'appello determina una diversa qualificazione giuridica unitaria, quella riduzione automatica può non trovare applicazione.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe valutare l'opportunità di proporre impugnazioni congruenti (o la Pubblica Accusa di proporre gravame) per evitare che il divieto di reformatio in pejus determini la conferma di pene non conformi ai minimi legali, o contestualmente prospettare motivi volti a ottenere la riduzione coerente con la nuova qualificazione.
  • È utile nella motivazione d'appello esplicitare le conseguenze penali della riqualificazione (minimi edittali, eventuale incompatibilità con la pena di primo grado) e chiedere espressamente la rimodulazione della pena alla luce della nuova qualificazione per evitare contestazioni di illogicità successiva.

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