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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29894/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. e rideterminata la pena, aveva confermato nel resto la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la graduazione della pena. Con un'ulteriore doglianza ha lamentato la mancata prova di un tentativo di appropriazione di un computer, sostenendo che la ricostruzione del fatto non sarebbe stata dimostrata. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile in cassazione, trattandosi di valutazioni rimesse al giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e ha reputato manifestamente infondata la doglianza sul fatto, osservando che il bene era stato rinvenuto in un luogo diverso da quello in cui la proprietaria lo aveva lasciato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura sul trattamento sanzionatorio investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivata, e che la doglianza sulla mancata prova del tentativo di appropriazione era manifestamente infondata alla luce del dato fattuale accertato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante esclusa dalla Corte di appello nel decidere sul furto contestato.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio guida per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la graduazione della pena quando il giudice di merito abbia esercitato il proprio potere discrezionale nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione congrua.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della determinazione della pena.
  • Le doglianze manifestamente infondate sui dati fattuali accertati in appello non sono idonee a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
  • Ai fini della conferma della responsabilità per furto, è valorizzabile la circostanza oggettiva del rinvenimento del bene in un luogo diverso da quello in cui era stato lasciato dalla persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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