Cassazione Civile, Ordinanza n. 08397/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente davanti al giudice tributario, riferita a sette cartelle di pagamento e a un accertamento esecutivo per tributi erariali e locali relativi ad annualità 2006-2011. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la decisione è stata riformata solo in parte, limitatamente ad alcune poste per cui la CTR ha ritenuto mancante la prova della notificazione degli atti presupposti, mentre ha confermato la validità delle altre notifiche. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, insistendo soprattutto sulla nullità/invalidità delle notifiche delle cartelle e dell’intimazione, sulla carenza motivazionale della sentenza d’appello, sull’inesistenza della notifica via PEC dell’intimazione per mancanza di firma digitale, sulla presunta tardiva costituzione del Comune e sull’erronea regolazione delle spese. Le Agenzie fiscali hanno resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando l’omesso esame della prova della rituale notifica dell’accertamento esecutivo. La Corte ha esaminato in via prioritaria i motivi relativi alle notifiche, distinguendo tra irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. e irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, e ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale nei limiti in cui la CTR non aveva verificato puntualmente i presupposti e gli adempimenti richiesti da ciascun rito notificatorio; ha invece ritenuto infondati o assorbiti gli altri motivi del contribuente e infondato il ricorso incidentale delle Agenzie.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, rigettando il secondo, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo, e dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha rigettato anche il ricorso incidentale delle Agenzie fiscali. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice di merito dovrà riesaminare la validità delle notifiche secondo i corretti requisiti probatori e formali richiesti per i diversi regimi notificatori degli atti tributari e riscossivi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi attinenti a nullità della sentenza e vizi di motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di falsa applicazione di norme in tema di notificazione e validità degli atti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il motivo incidentale sull’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il vizio riguarda un fatto storico e non le argomentazioni difensive.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per la censura di motivazione della sentenza tributaria e per l’obbligo di motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
La notificazione è valida solo se il notificatore non reperisce il contribuente trasferito in luogo sconosciuto dopo aver svolto ricerche, da attestare nella relata.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria della relata di notifica.
artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973
L’art. 26 rinvia alle modalità dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per la notifica delle cartelle, uniformando il regime notificatorio in caso di irreperibilità.
art. 140 c.p.c.
Nei casi di irreperibilità relativa la notifica richiede deposito in casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa; l’adempimento deve risultare dalla relata.
art. 148 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione.
art. 48 disp. att. c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Richiamati per il riparto dell’onere della prova e il tema delle presunzioni nella verifica della notificazione.
art. 2719 c.c.
La contestazione di copie fotostatiche di relate e avvisi richiede specifica indicazione delle ragioni della non conformità agli originali.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notifica è sanata se l’atto raggiunge il suo scopo, anche per effetto della tempestiva impugnazione.
art. 7 e art. 17 della legge n. 212 del 2000
Richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione e la legittimità degli atti impugnati.
artt. 3, 5, 6 e 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamati per la censura sulla sproporzione delle sanzioni e sul favor rei.
art. 14 della legge n. 890 del 1982
Richiamato dal ricorso incidentale per la notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento esecutivo.
art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Estende le modalità notificatorie dell’art. 26 agli atti del procedimento di esecuzione forzata, compreso l’avviso di intimazione.
art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
L’avviso di intimazione deve essere redatto secondo il modello ministeriale approvato, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Richiamato per i casi in cui l’Avvocatura dello Stato possa non assumere il patrocinio o debba esservi una delibera motivata nei casi speciali.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato come base normativa del regime di difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e della convenzione con l’Avvocatura dello Stato.
d.m. 28 giugno 1999
Richiamato quale decreto che approva il modello dell’avviso di intimazione, privo di previsione di sottoscrizione.
d.lgs. n. 158 del 2015
Richiamato dal ricorrente in tema di rideterminazione delle sanzioni e favor rei.
Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017
Secondo la Corte, per le liti innanzi alle commissioni tributarie l’Agenzia delle entrate-Riscossione può stare in giudizio con propri dipendenti o avvocati del libero foro, senza necessità della difesa erariale.
art. 380-bis1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente principale.
Massime di principio
- La notificazione degli atti tributari e riscossivi va distinta, a seconda del caso concreto, tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta del destinatario: nel primo caso si applica l’art. 140 c.p.c.; nel secondo, l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, con requisiti formali e probatori differenti.
- Nel rito degli irreperibili il notificante deve dare conto in relata delle ricerche effettivamente svolte per accertare che il contribuente sia trasferito in luogo sconosciuto; non bastano formule generiche né le sole risultanze anagrafiche.
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. la prova del perfezionamento richiede che risulti la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito: l’adempimento non può essere provato aliunde se non emerge dagli atti notificatori.
- La validità della notifica non è esclusa dalla mera produzione di copie di relate o avvisi di ricevimento, salvo che sia stata specificamente contestata la loro conformità agli originali ai sensi dell’art. 2719 c.c.; un disconoscimento generico non è sufficiente.
- L’inesistenza della notificazione è configurabile solo in ipotesi residuali, quando manchino gli elementi essenziali dell’attività notificatoria; i vizi diversi ricadono nella nullità e possono essere sanati dal raggiungimento dello scopo, anche mediante la tempestiva impugnazione dell’atto.
- La mancanza di firma digitale sull’atto trasmesso via PEC non determina, di per sé, l’inesistenza della notificazione; se l’atto è comunque riferibile all’amministrazione e il destinatario lo impugna tempestivamente, l’eventuale nullità della notifica risulta sanata.
- L’avviso di intimazione e gli atti della riscossione sono soggetti a un modello legale che non richiede necessariamente la sottoscrizione del funzionario, quando la riferibilità dell’atto all’amministrazione è comunque certa.
- Nel giudizio tributario, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi degli avvocati del libero foro nelle controversie per le quali la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riserva il patrocinio erariale, senza necessità di formalità ulteriori.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mancato esame di singole argomentazioni difensive o di una diversa lettura del materiale probatorio.
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