Circolare numero 201 del 18-8-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che estende, in via generale, al padre lavoratore il diritto ai riposi giornalieri per l’assistenza al figlio nel primo anno di vita, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente. Viene richiamata anche la precedente sentenza n. 1/1987, che già riconosceva tale diritto al padre in casi particolari (decesso o grave infermità della madre). La circolare precisa inoltre la documentazione necessaria per fruire del beneficio e ricorda il divieto di sovrapposizione tra le assenze dei due genitori previste dalla normativa.
Riposi giornalieri per il padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice
Riposi giornalieri per il padre lavoratore in alternativa alla madre
La circolare dà conto degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 28 aprile 1993, che interviene sulla disciplina dei riposi giornalieri per l’assistenza al figlio nel primo anno di vita. L’interpretazione costituzionalmente corretta dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, consente ora al padre lavoratore di fruire di tali riposi in alternativa alla madre lavoratrice consenziente.
Quadro normativo e precedenti pronunce
La circolare colloca la decisione nel processo di evoluzione del diritto di famiglia e nella crescente valorizzazione dell’interesse del bambino. Viene richiamata la sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, che aveva già riconosciuto al padre lavoratore il diritto ai riposi giornalieri e, più in generale, all’astensione obbligatoria post-partum nei casi in cui l’assistenza materna fosse divenuta impossibile per decesso o grave infermità. La nuova pronuncia non sostituisce tale precedente, ma lo integra, ampliando l’accesso al beneficio nei casi ordinari in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti.
Soggetti interessati e contenuto del diritto
Secondo quanto precisato dalla circolare, quando entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, uno dei due può scegliere di fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 10 della legge n. 1204/1971, purché vi sia il consenso dell’altro genitore. Il diritto riguarda l’assistenza del figlio nel primo anno di vita e opera come alternativa tra i due genitori, non come beneficio cumulabile.
Adempimenti documentali richiesti
Per esercitare il diritto, il padre lavoratore deve presentare:
- una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi del diritto ai riposi;
- entro dieci giorni dalla presentazione di tale dichiarazione, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore che confermi l’avvenuta rinuncia.
Regole applicabili e coordinamento delle assenze
La circolare precisa che, anche quando i riposi sono fruiti dal padre, restano applicabili tutte le disposizioni vigenti in materia, già richiamate nella circolare n. 189/1988. Inoltre viene ribadito un principio generale di coordinamento tra le assenze dei genitori: non è possibile che, mentre un genitore fruisce di assenze previste dagli artt. 4, 7, commi 1 e 2, e 10 della legge n. 1204/1971, l’altro genitore si assenti per uno qualsiasi dei medesimi motivi normativamente previsti.
Punti principali
Estensione del diritto ai riposi giornalieri al padre lavoratore
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevedeva, in via generale, il diritto del padre lavoratore a fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, per assistere il figlio nel primo anno di vita.
Rapporto con la sentenza n. 1/1987
La circolare chiarisce che resta ferma l’efficacia della sentenza n. 1/1987, che aveva già riconosciuto al padre lavoratore il diritto ai riposi giornalieri quando l’assistenza della madre fosse impossibile per decesso o grave infermità. La nuova pronuncia completa quindi il quadro, consentendo l’alternativa tra i genitori quando entrambi siano lavoratori dipendenti.
Condizioni per la fruizione da parte del padre
Per esercitare il diritto ai riposi giornalieri, il padre lavoratore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi del diritto. Entro dieci giorni dalla presentazione di tale dichiarazione deve essere inoltre presentata una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore che attesti l’avvenuta rinuncia.
Applicazione della disciplina vigente
Anche nel caso in cui i riposi siano fruiti dal padre, restano applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, come già richiamate nella circolare n. 189/1988, in particolare quelle illustrate alle pagine 41 e 42.
Principio di non contemporaneità delle assenze dei genitori
La circolare ricorda il principio generale secondo cui non è possibile che, mentre un genitore fruisce di assenza dal servizio ai sensi degli artt. 4, 7, primo e secondo comma, e 10 della legge n. 1204/1971, l’altro genitore si assenti per uno dei medesimi motivi previsti dalle norme citate.
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