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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Fruizione dei benefici "prima casa" - Abitazione di lusso - Calcolo superficie utile - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il criterio di calcolo della superficie utile dell’immobile ai fini della sua classificazione come abitazione di lusso ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 e, di conseguenza, della spettanza dell’agevolazione «prima casa». Il contribuente contestava che dovessero essere computati ambienti non conformi alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’agibilità. Il testo fornito non indica gli ulteriori motivi eventualmente dedotti, né gli importi, le date dell’atto o il giudice e il grado della decisione impugnata.

La decisione

È stato affermato che la superficie utile va calcolata considerando l’idoneità concreta degli ambienti a essere utilizzati per le attività proprie della vita quotidiana, indipendentemente dalla loro conformità urbanistica quanto all’agibilità. Nel dato quantitativo complessivo della superficie indicata nell’atto di acquisto devono essere inclusi anche i muri perimetrali e divisori. Il testo fornito non riporta il dispositivo, l’esito processuale specifico, la decisione sulle spese o l’eventuale rinvio; pertanto non consente di stabilire con certezza quale parte abbia formalmente vinto.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969

    Il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba o meno essere considerato di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 02.08.1969, va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell'agibilità, in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento delle attività proprie della vita quotidiana, da intendersi comprensivo, relativamente al dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto, dei muri perimetrali e di quelli divisori.

    Per stabilire se l’immobile supera la soglia rilevante per la qualificazione come abitazione di lusso, conta la superficie degli ambienti concretamente idonei alla vita quotidiana, non la loro regolarità urbanistica o l’agibilità formale. Nel calcolo della superficie globale indicata nell’atto di acquisto si comprendono anche i muri perimetrali e divisori.

Massime di principio

  • Nel calcolo della superficie utile ai fini della classificazione di un’abitazione come di lusso, l’assenza di agibilità o la non conformità urbanistica di un ambiente non ne esclude automaticamente il computo: occorre valutarne l’effettiva idoneità all’uso quotidiano.
  • La superficie complessiva rilevante comprende anche i muri perimetrali e divisori, secondo il criterio riferito alla superficie globale dell’immobile indicata nell’atto di acquisto.

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