Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 743 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa al mancato versamento della tassa automobilistica per l'anno 2000, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito tributario. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'omessa motivazione della sentenza d'appello e, dall'altro, la violazione delle norme sulla prescrizione, contestando il calcolo del termine triennale, la rilevanza della proroga prevista dal D.L. n. 269/2003 e l'efficacia interruttiva dell'avviso di accertamento e della cartella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato: la motivazione della CTR non era apparente e vi era una situazione di doppia conforme, con decisioni di primo e secondo grado fondate sulle stesse ragioni di fatto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva prodotto né adeguatamente indicato le relate di notifica e gli altri documenti necessari a verificare le date rilevanti. La Corte ha comunque osservato che, sulla base delle date riferite, l'avviso di accertamento notificato il 13 settembre 2004 aveva interrotto la prescrizione e la cartella notificata il 18 maggio 2007 era stata notificata entro il successivo termine triennale. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

    Dopo la riforma del 2012, in Cassazione non è sufficiente lamentare una motivazione non adeguata o non convincente: occorre dimostrare la mancanza assoluta della motivazione, una motivazione apparente, un contrasto irriducibile tra affermazioni o una motivazione incomprensibile.

  • Art. 348-ter c.p.c.

    Limitazione dell'impugnazione in Cassazione in caso di doppia conforme.

    Quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nelle ragioni di fatto, non è normalmente consentito censurare in Cassazione la valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, salvo dimostrare che le due decisioni si fondano su ragioni fattuali diverse.

  • D.L. n. 953/1982, art. 5, comma 51

    Disciplina del termine triennale relativo alla tassa automobilistica.

    La pretesa relativa alla tassa automobilistica è soggetta a un termine triennale, il cui decorso può essere interrotto da atti validamente notificati.

  • D.L. n. 269/2003, art. 37

    Previsione di una proroga dei termini fino al 31 dicembre 2005.

    La proroga ha consentito, nel caso esaminato, di considerare tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento del 13 settembre 2004 e di attribuirgli efficacia interruttiva della prescrizione.

  • Artt. 2943 e 2944 c.c.

    Disciplina degli atti interruttivi della prescrizione.

    La prescrizione può essere interrotta da una richiesta o intimazione formalmente idonea e portata a conoscenza del debitore; nel caso concreto la Corte ha valorizzato la notifica dell'avviso di accertamento.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Onere di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

    Il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto dei documenti rilevanti, la loro collocazione processuale e le modalità con cui possono essere esaminati dalla Corte; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Onere di depositare gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso.

    I documenti indispensabili per valutare la censura devono essere depositati o comunque messi nella disponibilità della Corte secondo le forme previste, soprattutto quando la decisione dipende da date e notifiche.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Per contestare la prescrizione di un tributo occorre ricostruire documentalmente tutte le date rilevanti: scadenza dell'obbligazione, eventuale avviso di accertamento, notifiche, cartella e ulteriori atti interruttivi.
  • Un atto interruttivo deve essere validamente notificato al contribuente; la semplice iscrizione a ruolo, se non accompagnata da una notificazione idonea, non è automaticamente sufficiente.
  • La proroga dei termini prevista dalla legge può incidere sia sulla tempestività della notifica dell'accertamento sia sul calcolo della prescrizione, ma deve essere applicata alla specifica fattispecie temporale.
  • In Cassazione non è sufficiente affermare genericamente che il giudice ha valutato male le prove: occorre indicare e depositare gli atti, trascriverne o riassumerne il contenuto e spiegare precisamente l'errore denunciato.
  • In presenza di doppia conforme, la contestazione della motivazione o della ricostruzione dei fatti è fortemente limitata; è necessario dimostrare una reale diversità tra le ragioni fattuali delle due sentenze.
  • La notifica di un avviso di accertamento può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine; la successiva cartella deve essere notificata entro il nuovo termine applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.