Circolare numero 112 del 11-10-2022
Con la presente circolare si forniscono indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla valutazione nel trattamento di fine servizio della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista dall’articolo 24 del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la maggiorazione dell'indennità di presidenza prevista dall'art. 24 del CCNL 2006-2009 concorre alla base di calcolo dell'indennità di buonuscita (TFS) secondo il criterio del pro rata. Sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non vi sono ostacoli normativi all'applicazione di tale criterio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri deve inviare alle Strutture territoriali INPS una scheda analitica e la documentazione necessaria per consentire la corretta liquidazione della prestazione comprensiva della maggiorazione.
Valorizzazione della maggiorazione dell'indennità di presidenza ai fini del TFS (art. 24 CCNL 2006-2009)
Punti principali
Premessa
Richiamo alla nota operativa n.10 del 5 marzo 2010 e alla sospensione temporanea della valutazione della maggiorazione in attesa di chiarimenti; si forniscono ora indicazioni operative e un riepilogo normativo.
Quadro normativo
L'indennità di presidenza (12 mensilità), istituita dall'art.85 del CCNL 2002-2005, è stata rideterminata dal CCNL 2006-2009 (tabella D). L'incremento previsto dall'art.24 è finanziato con quote del Fondo unico di Presidenza.
Parere ministeriale sulla rilevanza ai fini TFS
Il Ministero del Lavoro, richiamando la Direzione generale per le politiche previdenziali, ritiene compatibile l'art.24 CCNL 2006-2009 con l'art.3 del DPR 1032/1973: la maggiorazione può essere applicata nel sistema pro rata e concorrere alla base contributiva utile ai fini del trattamento previdenziale.
Adempimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Per i dipendenti cessati nel periodo di vigenza del CCNL 2006-2009 la Presidenza deve inviare alla Struttura territoriale INPS una scheda analitica con il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009, l'anzianità maturata nel periodo di spettanza e l'importo lordo che concorre al TFS; insieme devono essere trasmessi la Comunicazione di cessazione e l'Ultimo Miglio TFS con i valori dell'indennità di presidenza dal 1° gennaio 2003 (tabella E art.85 CCNL 2002-2005).
Adempimenti dell'INPS
La Struttura territoriale INPS competente provvederà alla liquidazione della prestazione comprensiva della maggiorazione dell'indennità di presidenza, secondo il criterio del pro rata e le modalità indicate dal DPR 1032/1973.
Riferimenti normativi e contrattuali
Principali riferimenti: CCNL 2002-2005 art.85; CCNL 2006-2009 art.24 (comma 1 e 2) e tabelle D/E; DPR 29 dicembre 1973 n.1032 (art.3 e art.38); nota operativa INPS n.10 del 5 marzo 2010.
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