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Circolare

Circolare numero 109 del 05-10-2022

Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal decreto ministeriale n. 33/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche al regime del Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dal D.M. 25/02/2022 n. 33 (modifica del D.M. 94033/2016). Definisce ambito di applicazione del FIS in funzione della dimensione aziendale, i criteri per le causali riorganizzazione (inclusi processi di transizione), crisi (anche per eventi improvvisi), contratto di solidarietà, le regole sul cumulo tra integrazioni ordinarie e straordinarie e l'applicazione ai fondi di solidarietà bilaterali; indica inoltre i modelli di relazione da utilizzare e gli obblighi di informazione/consultazione sindacale.

Criteri di accesso all'assegno di integrazione salariale del FIS e novità introdotte dal D.M. n. 33/2022

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La legge n. 234/2021 e il D.M. n. 33/2022 hanno riorganizzato gli ammortizzatori in costanza di rapporto: il Ministero ha affidato all'INPS la ricezione e valutazione delle domande FIS per le causali straordinarie; i datori devono presentare una relazione unica semplificata (art. 47 DPR 445/2000). Sono disponibili modelli standard (Allegati 2-5).

Ambito di applicazione del FIS per dimensione aziendale

Per datori con media fino a 15 dipendenti il FIS può erogare assegni per causali ordinarie e straordinarie. Per datori con media oltre 15 dipendenti (e alcune categorie specifiche) il FIS riconosce assegni solo per causali ordinarie; le causali straordinarie sono gestite dalla disciplina generale e richiedono domanda al Ministero.

Riorganizzazione aziendale (inclusi processi di transizione)

La riorganizzazione comprende ora anche interventi per processi di transizione (aggiornamento tecnologico/digitale, efficienza ecologica/energetica, misure di sicurezza). Il programma deve descrivere interventi e investimenti, collegamento alle sospensioni/riduzioni, finalità di consistente recupero occupazionale, piano di formazione/riqualificazione e gestione non traumatica degli esuberi. Non è prevista una percentuale minima di recupero occupazionale. Modelli: Allegati 2 e 3.

Crisi aziendale

Per l'approvazione servono elementi che dimostrino la contrazione dell'attività (ordini, vendite, bilancio), andamento dell'organico, assenza/condizioni nuove assunzioni, piano di risanamento finalizzato a continuazione attività e salvaguardia occupazionale, stima dei rientri e piano per esuberi. Modello: Allegato 4.

Crisi per evento improvviso e imprevisto

Questa fattispecie richiede la descrizione dell'evento esogeno, la sua imprevedibilità e autonomia rispetto alla gestione aziendale, piano di risanamento, azioni correttive, stima dei rientri e gestione degli esuberi. Modello: Allegato 5.

Contratto di solidarietà

Novità sui limiti di riduzione: riduzione media oraria massima 80% (parametrata su base settimanale) e riduzione individuale complessiva massima 90% per l'intero periodo. Regole su part-time, divieto generale di straordinario per lavoratori in solidarietà, possibilità di attivare licenziamento collettivo solo con non opposizione dei lavoratori, obblighi di contenuto minimo dell'accordo e allegazione dell'elenco dei lavoratori alla domanda di assegno.

Cumulo di interventi ordinari e straordinari

Il cumulo è ammesso solo se trattamenti straordinari rientrano nelle lettere a)-c) dell'art.21 D.lgs.148/2015 e i lavoratori interessati sono diversi e nominativamente distinti per l'intero periodo. Per datori mediamente oltre 5 dipendenti il limite biennale è di 26 settimane; valgono anche i limiti quinquennali (24/36 mesi). Il cumulo non si applica ai datori fino a 15 dipendenti (che possono avere entrambe le causali via FIS).

Fondi di solidarietà bilaterali

I Fondi di cui agli artt.26 e 40 devono erogare, dal 1/1/2022, assegni almeno pari al minimo previsto (es. 1.222,51 euro per il 2022). Per i datori con media fino a 15 dipendenti si applicano i criteri illustrati per le causali straordinarie; per le imprese con media superiore a 15 dipendenti operano i criteri del D.M. n. 94033/2016 come novellato.

Obblighi procedurali e sindacali

Indipendentemente dalla causale, restano gli obblighi di informazione e consultazione sindacale (art.14 D.lgs.148/2015). Le relazioni devono contenere dati economici e organizzativi richiesti e utilizzare i modelli standard allegati.

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