Circolare numero 114 del 13-10-2022
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative relativamente all’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per l'attribuzione di un incremento transitorio, graduato a fasce e pari fino al 2%, sul trattamento pensionistico lordo relativo alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e alla tredicesima. Sono indicate le prestazioni ricomprese ed escluse, le modalità di calcolo e pagamento, la rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito e le istruzioni contabili.
Istruzioni per il riconoscimento dell'incremento transitorio del 2% sulle pensioni (Decreto‑Legge 9 agosto 2022, n.115, art.21 lett. b)
Punti principali
Ambito di applicazione
L'incremento si applica sul trattamento pensionistico lordo in pagamento per ott, nov, dic 2022 e tredicesima. Sono escluse le pensioni di accompagnamento e alcune prestazioni non rivalutate per durata; alcune prestazioni erogate da altri Enti sono considerate singolarmente o escluse come specificato.
Calcolo dell'incremento
Incremento calcolato a fasce progressive sul cumulo delle pensioni: fino a €2.097,40 aumento 2% (incremento max €41,95); da €2.097,41 a €2.621,75 aumento 1,8% (incremento max €9,44); da €2.621,76 a €2.692 aumento 1,5% (incremento max €1,05). Clausola di salvaguardia di €52,44 porta il limite massimo operativo a €2.744,44.
Modalità di pagamento
L'incremento è corrisposto d'ufficio in ottobre, novembre, dicembre e sulla tredicesima (o rata di gennaio 2023 per pagamenti annuali/semestrali). Sarà evidenziato in cedolino come "Incremento D.L. Aiuti bis" ed è imponibile IRPEF; verrà riportato anche su modello OBIS M.
Trattamento delle pensioni INPGI (gestione sostitutiva)
Per le pensioni INPGI trasferite all'INPS dal 1° luglio 2022 l'incremento va applicato sull'importo già rivalutato all'1,9%, considerato "vigente" alla data del decreto.
Prestazioni assistenziali
La perequazione trova applicazione su pensioni di inabilità, assegno mensile di assistenza (legge 118/1971) e pensioni per sordi e ciechi indicate; non si applica invece alle indennità assistenziali (accompagnamento, indennità per ciechi, comunicazione, frequenza, talassemia).
Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
L'incremento non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per le prestazioni collegate al reddito (es. integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale).
Istruzioni contabili
L'onere è imputato alla Gestione oneri pensionistici (GAS) e contabilizzato sui nuovi conti GAS30157 (pensioni gestione privata) e GAS30158 (pensioni gestione pubblica). Le ritenute fiscali saranno rilevate sui consueti conti; i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
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