Circolare numero 110 del 07-10-2022
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici (anticipata, vecchiaia, assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità ai sensi della L.222/1984) quando, dopo la domanda, vengono versati contributi riferiti a periodi anteriori che perfezionano il diritto. Si chiarisce l'applicazione delle norme comuni e dei principi giurisprudenziali che consentono la regolarizzazione dei requisiti contributivi nel corso del procedimento amministrativo e la conseguente collocazione della decorrenza.
Decorrenza delle pensioni a seguito di regolarizzazione contributiva nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Punti principali
Premessa
Si chiarisce che i versamenti a posteriori hanno efficacia retroattiva e devono essere collocati nel periodo cui si riferiscono; richiamo al messaggio operativo n. 29901/2007 e alla necessità di applicare le 'norme comuni' per determinare la decorrenza.
Decorrenza della pensione anticipata
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se i requisiti sono già perfezionati; se il requisito contributivo è assente alla domanda può essere perfezionato successivamente nel procedimento amministrativo (entro termini di decadenza dell'azione giudiziaria) e la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di regolarizzazione dei contributi, fatte salve le altre condizioni di legge (es. apertura della finestra, verificata sulla data di maturazione dei requisiti). In caso di difetto iniziale la domanda va respinta e poi, su istanza, si procede alla liquidazione con decorrenza dalla regolarizzazione; va informato l'interessato della motivazione della decorrenza.
Decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità (L.222/1984)
Si applica l'art. 18 del DPR 488/1968: il requisito contributivo può essere perfezionato nelle more del procedimento amministrativo (entro i termini di decadenza). La decorrenza è il primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva, purché sussistano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità previste dalla L.222/1984. La verifica del requisito contributivo quinquennale richiesto dalla L.222/1984 va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda.
Decorrenza della pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti; se la regolarizzazione contributiva avviene dopo la domanda e riguarda periodi anteriori, la decorrenza è collocata dal primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione. L'interessato può comunque richiedere che la decorrenza sia fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se indicata contestualmente.
Indicazioni procedurali e di comunicazione
In presenza di regolarizzazioni successive alla domanda, procedere, su istanza dell'interessato, alla liquidazione con decorrenza dalla regolarizzazione; indicare nel provvedimento la motivazione della decorrenza per gestire eventuali contenziosi. Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati (DPR 488/1968, legge 155/1981, circolari 35/2012, 122/1988, 171/1989 e orientamenti della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale).
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