L.R. Lazio 17/2007
Modifiche alle leggi regionali 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 17 del 2007 modifica la l.r. 32/1978 sulle attività di promozione culturale e interviene sull’art. 58 della l.r. 4/2006, eliminando un rinvio alla legge del 1978. Prevede inoltre, per la prima applicazione, che il documento richiesto dall’art. 2-bis, comma 3, sia trasmesso entro il 15 novembre 2007.
Modifiche alla disciplina regionale laziale di promozione culturale e coordinamento con la legge finanziaria 2006
Modifiche alla disciplina regionale di promozione culturale del Lazio
La legge regionale del Lazio n. 17 del 2007 interviene su due fonti regionali: la l.r. 32/1978 in materia di attività di promozione culturale e la l.r. 4/2006, limitatamente al coordinamento con la disciplina delle attività culturali e sportive. Il testo ha carattere modificativo e contiene anche una breve norma transitoria per la prima applicazione.
Ambito dell'intervento normativo
L’atto non introduce una disciplina organica nuova, ma modifica la normativa regionale preesistente in materia culturale. Il suo effetto si colloca quindi nell’ambito delle politiche culturali della Regione Lazio e del relativo raccordo con la legislazione finanziaria regionale già vigente.
Modifiche alla legge regionale 32/1978
La legge dispone modifiche alla l.r. 32/1978, recante le attività di promozione culturale della Regione Lazio, come successivamente modificata. Dal testo fornito risulta che il contenuto puntuale delle modifiche è stato oggetto di successiva abrogazione dell’articolo 1, ma la legge del 2007 è comunque intervenuta su tale fonte con una revisione della disciplina culturale regionale.
Coordinamento con la legge finanziaria regionale 2006
L’articolo 2 interviene sull’art. 58, comma 4, della l.r. 4/2006, sopprimendo le parole riferite alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32. L’effetto è quello di eliminare quel richiamo testuale all’interno della disciplina finanziaria regionale relativa alle attività culturali e sportive.
Norma transitoria
Per la prima applicazione delle nuove disposizioni, il documento previsto dall’art. 2-bis, comma 3, della l.r. 32/1978, come modificata dalla legge in esame, deve essere trasmesso entro il 15 novembre 2007. Si tratta dell’unica scadenza espressamente indicata nel testo consolidato fornito.
Rilevanza pratica
L’atto ha avuto funzione di aggiornamento puntuale della normativa regionale culturale del Lazio e di coordinamento formale tra testi legislativi. Trattandosi di una legge del 2007 con una specifica scadenza transitoria ormai spirata, il suo rilievo operativo attuale è sostanzialmente esaurito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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