L.R. Lazio 16/2007
Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio disciplina misure per contrastare il lavoro non regolare e favorirne l’emersione, con requisiti di legalità per l’accesso a benefici pubblici, campagne informative, incentivi per la regolarizzazione e organismi di coordinamento. Alcune misure riguardano progetti di emersione e stabilizzazione, ma il sostegno è legato ai termini previsti dalla legge statale e ai progetti approvati.
Tutela del lavoro e contrasto al lavoro non regolare nel Lazio
Tutela del lavoro, contrasto al lavoro non regolare ed emersione nel Lazio
La legge regionale del Lazio definisce un quadro di interventi per promuovere il lavoro regolare e sicuro, contrastare il lavoro non regolare e favorire l’emersione dell’economia sommersa. La disciplina si inserisce nelle politiche attive del lavoro regionali e opera esclusivamente nel territorio laziale.
Principi e finalità
La Regione riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro come presupposto di inclusione sociale e di pieno sviluppo della persona. L’azione regionale mira a tutelare la qualità del lavoro e ad assicurare la più ampia protezione dei lavoratori, rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che limitano i diritti individuali e collettivi.
Le finalità principali sono due:
- contrastare il lavoro non regolare e non sicuro;
- favorire l’emersione del lavoro non regolare e dell’economia sommersa.
Strumenti di intervento e ruolo della Regione
Per raggiungere tali obiettivi la Regione esercita funzioni di programmazione e indirizzo, stipula protocolli con il Ministero del lavoro e promuove forme di collaborazione con gli organi statali competenti, soprattutto in materia di vigilanza, controllo, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
La Giunta regionale adotta annualmente, sentita la commissione regionale per l’emersione, un atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive da sottoporre all’organismo regionale di coordinamento della vigilanza. La Regione promuove inoltre coordinamenti interistituzionali per controlli specifici nel settore degli appalti e istituisce una cabina di regia per coordinare e armonizzare l’attività di vigilanza e ispezione dei servizi di prevenzione e sicurezza delle ASL e degli altri enti competenti.
Requisiti per accedere ad agevolazioni pubbliche
La concessione di agevolazioni, contributi e altri benefici pubblici a datori di lavoro e imprenditori è subordinata al rispetto di requisiti di legalità e regolarità, tra cui:
- rispetto della normativa su sicurezza e igiene del lavoro;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- regolarità contributiva, assicurativa e rispetto delle norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- rispetto degli indici di congruità eventualmente individuati dallo Stato;
- rispetto della normativa ambientale;
- assenza, nei tre anni precedenti la domanda, di condanne o provvedimenti per gravi o reiterate violazioni in materia di rapporti di lavoro.
Tali requisiti devono permanere per tutto il periodo di fruizione dei finanziamenti e per i tre anni successivi all’approvazione della rendicontazione.
Revoca, esclusione e conseguenze in caso di violazioni
La grave o reiterata inosservanza dei requisiti comporta la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme ricevute. In caso di recidiva grave, il soggetto è escluso fino a tre anni da finanziamenti, benefici e dalla partecipazione alle gare d’appalto regionali e di altri enti indicati dalla legge.
La mancata comunicazione delle assunzioni, quando richiesta dalla normativa statale, determina anch’essa revoca, restituzione ed esclusione fino a tre anni.
Responsabilità sociale delle imprese
La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese come strumento per migliorare la qualità del lavoro. Con deliberazione della Giunta, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, devono essere definiti i criteri per valutare la responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione delle parti sociali e degli organismi competenti.
Tra gli elementi prioritari di valutazione vi sono:
- il possesso dei requisiti di legalità e regolarità previsti per le agevolazioni;
- l’applicazione di clausole sociali indicate dalla legge;
- le iniziative di flessibilità per la conciliazione vita-lavoro;
- il rispetto delle norme regionali in materia di immigrazione e integrazione;
- gli infortuni sul lavoro registrati negli ultimi cinque anni;
- la quota di lavoratori a tempo indeterminato;
- le assunzioni stabili e le trasformazioni di contratti a termine o di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato.
Informazione, sicurezza e indici di congruità
La Regione promuove campagne di informazione, specialmente nelle scuole, sulla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolte ai giovani e alle famiglie. Il regolamento attuativo disciplina criteri e modalità di tali campagne.
La Regione applica gli indici di congruità definiti dallo Stato ai sensi della legge finanziaria 2007, ove individuati.
Interventi per l’emersione e la stabilizzazione occupazionale
La Regione sostiene l’emersione del lavoro non regolare e la stabilizzazione occupazionale, in particolare mediante la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Possono essere concessi incentivi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, secondo la programmazione annuale regionale.
Ai fini della disciplina regionale, l’emersione del lavoro irregolare comprende anche la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato.
Beneficiari degli interventi di emersione
Possono accedere agli interventi regionali:
- i datori di lavoro, imprenditori e non, che utilizzano lavoro non regolare violando obblighi fiscali e previdenziali;
- i lavoratori autonomi o professionali che svolgono attività in violazione della normativa fiscale e previdenziale.
Sono inclusi anche i soggetti interessati da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi per omesso pagamento di contributi e relative sanzioni, purché la dichiarazione di emersione riguardi la regolarizzazione di tutti i lavoratori nelle medesime condizioni. In tali casi l’incentivo per lavoratore emerso non può superare 5.000 euro.
Tipologie di interventi regionali
Gli interventi regionali comprendono:
- l’affiancamento di un tutore iscritto in apposito elenco per la redazione e gestione del progetto di emersione;
- consulenze specialistiche per l’attuazione del progetto;
- consulenza e assistenza per la sicurezza in azienda, anche tramite protocolli con Ministero del lavoro, ISPESL, INAIL e ASL;
- un contributo fino a 10.000 euro per ogni lavoratore emerso, ridotto a 5.000 euro nei casi particolari previsti dalla legge;
- garanzie di primo grado fino al 100% dei finanziamenti a medio-lungo termine.
Il contributo economico non può superare, di regola, il 70% del fabbisogno finanziario necessario per il progetto ed è articolato in conto capitale e conto interessi secondo la programmazione annuale.
Accesso agli interventi e dichiarazione di emersione
Per ottenere gli interventi, il beneficiario presenta al centro per l’impiego territorialmente competente la dichiarazione di emersione, allegando copia della dichiarazione già presentata all’INPS e la relativa documentazione.
La dichiarazione può essere presentata anche oltre i termini fissati dalla normativa statale, ma comunque entro 12 mesi dalla scadenza di tali termini o di eventuali proroghe. Se presentata oltre i termini statali, deve essere preceduta dall’accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali previste dal codice di procedura civile.
Entro 15 giorni la dichiarazione, con il progetto di emersione, è trasmessa alla Regione per l’approvazione; nei casi di presentazione tardiva, copia della dichiarazione è inviata anche all’INPS e alla Direzione provinciale del lavoro.
La regolarizzazione avviene mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; per imprese che operano solo in periodi predeterminati dell’anno, sono ammessi anche contratti a tempo determinato per esigenze temporanee tecniche e produttive.
Vincoli e revoche dopo la regolarizzazione
Se il lavoratore assunto a tempo indeterminato viene licenziato illegittimamente nei 24 mesi successivi alla regolarizzazione, la Regione revoca il finanziamento, impone la restituzione delle somme, chiede la rifusione delle spese sostenute e applica l’esclusione da ulteriori benefici per tre anni.
La stessa disciplina si applica ai contratti a tempo determinato se, entro sei anni dalla regolarizzazione, il lavoratore non ottiene un rinnovo per un periodo complessivo di almeno 24 mesi.
Progetto per l’emersione
Il progetto di emersione ha durata massima di cinque anni; nei casi di presentazione tardiva oltre i termini statali la durata massima si riduce a 36 mesi. Il progetto è articolato in obiettivi annuali e può essere redatto con l’assistenza del tutore.
Il progetto deve indicare:
- l’analisi degli effetti della regolarizzazione in termini di efficienza, efficacia, economicità e impatto di mercato;
- gli obiettivi annuali;
- le risorse finanziarie necessarie;
- le fonti finanziarie integrative, comprese le agevolazioni richieste con riferimento alla legge regionale e ad altre normative applicabili.
L’imprenditore ammesso alla procedura resta escluso dalle gare d’appalto fino al raggiungimento dei primi due obiettivi annuali, oppure del primo obiettivo annuale nei casi di presentazione tardiva.
Programmazione annuale degli interventi
La Giunta regionale definisce annualmente la programmazione degli interventi nell’ambito del piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive del lavoro, previa consultazione con le associazioni rappresentative di imprese e lavoratori.
La programmazione tiene conto dei dati forniti dall’Osservatorio regionale e delle proposte della commissione regionale per l’emersione e indica:
- priorità e livelli di intervento;
- risorse strumentali e finanziarie;
- riparto del contributo tra conto capitale e conto interessi;
- tempi e modalità di erogazione del contributo.
La consultazione serve anche a valutare risultati e possibili modifiche della legge.
Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare
La commissione regionale, istituita con decreto del Presidente della Regione, ha funzioni di impulso e proposta. In particolare, mira a diffondere la cultura della legalità e a creare condizioni favorevoli al lavoro regolare e all’emersione dell’economia sommersa.
Svolge attività di:
- proposta per la programmazione degli interventi;
- informazione, orientamento e formazione;
- promozione di reti territoriali tra soggetti a contatto con imprese e lavoratori;
- promozione di interventi per lo sviluppo del lavoro nelle aree di disagio sociale;
- analisi e ricerca sul lavoro non regolare;
- promozione di gruppi di acquisto per sostenere la domanda di prodotti e servizi di imprese e lavoratori autonomi.
Promuove inoltre il confronto con le parti sociali per definire criteri guida per gli accordi sindacali necessari all’emersione.
Osservatorio regionale del lavoro, formazione e istruzione
L’Osservatorio regionale svolge funzioni di supporto all’attuazione della legge: valuta gli effetti delle politiche per l’emersione, redige una relazione annuale per Giunta e commissione regionale, fornisce elementi per la programmazione annuale e monitora l’applicazione della legge.
Regolamento attuativo, fondo regionale e copertura finanziaria
Un regolamento di attuazione e integrazione, da adottare entro 60 giorni e previa consultazione degli enti territoriali e delle parti sociali, disciplina:
- indirizzi e modalità di attuazione delle misure;
- strutture regionali competenti;
- istituzione e tenuta dell’elenco dei tutori;
- criteri per le campagne informative sulla sicurezza.
È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi della legge. Al fondo affluiscono risorse regionali o statali e contributi dell’Unione europea, dello Stato, di enti pubblici e soggetti privati. Una quota non superiore al 10% può essere destinata alle finalità di indirizzo e coordinamento previste dalla legge.
Per il 2007 la legge stanzia 1 milione di euro, con copertura mediante prelievo da capitoli di bilancio regionali e con possibile utilizzo di risorse del FSE Obiettivo 2 2007-2013.
Norme non più operative
L’articolo relativo alla tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture risulta abrogato. Di conseguenza, quella specifica disciplina non è più applicabile, mentre restano operative le altre disposizioni della legge nei limiti della loro attualità e dei rinvii alla normativa statale vigente.
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