Cassazione Civile, Sentenza n. 8131/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a voci passive annotate nei conti correnti e richieste di pagamento dalla banca per aperture di credito e conti insoluti; il correntista aveva domandato l'accertamento della nullità/assenza di titolo di alcune poste e la ripetizione dell'indebito. In primo grado entrambe le domande erano state respinte; in appello la banca ha visto rigettato il proprio gravame per inadempimento dell'onere probatorio (mancata produzione dei contratti che collegassero il rapporto di conto corrente alle aperture di credito), mentre l'appello incidentale del correntista è stato parzialmente accolto con declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale (anatocismo) e della commissione di massimo scoperto per alcuni conti, ricavabile dagli estratti conto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, dichiarandolo inammissibile nei vari motivi per carenza di prova documentale e per tentativo di rievaluazione del merito. La Corte ha confermato i principi seguiti dalla Corte d'appello: la banca ha l'onere di provare l'andamento del rapporto e di produrre i contratti che legittimano la pretesa; l'insufficiente documentazione contabile non è idonea a dimostrare il credito. Ha altresì ritenuto legittima la declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto relativamente ai conti esaminati, anche alla luce della mancata produzione documentale da parte della banca. Il ricorso è stato rigettato e la banca condannata alle spese di cassazione (e ad un possibile ulteriore versamento a titolo di contributo unificato).
Norme richiamate
art. 127 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
Rilevata nella discussione sulla nullità delle clausole usurarie/di protezione: la Corte osserva che la deduzione della banca circa la decorrenza della norma non poteva essere verificata in assenza dei documenti che dimostrassero la data e il contenuto dei contratti; quindi la questione ratione temporis non è stata accertabile.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Confermato l'onere della banca di provare la propria pretesa riguardo all'andamento del conto per tutta la durata del rapporto; la mera produzione parziale di estratti conto è insufficiente senza i contratti che legittimano le aperture di credito.
art. 112 cod. proc. civ.
Il giudice può dichiarare la nullità contrattuale anche per ragioni diverse da quelle dedotte dalle parti; non vi è violazione se la motivazione difforme resta pertinente e fondata.
art. 115 cod. proc. civ.
Riferito nelle censure procedural-probatorie: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che pretendono una rivalutazione del materiale probatorio che è questione di merito.
art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Richiamato tra le censure processuali; la Corte non ha accolto le doglianze sulla forma del procedimento, ritenendole non fondate o inammissibili.
art. 1419 c.c. (nullità parziale)
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura della nullità invocata dal correntista; la Corte ha osservato che la mancata deduzione puntuale della banca non impedisce al giudice di dichiarare la nullità quando ricorrano i presupposti.
d.lgs. n. 141/2010 (modifica al TUB)
Citato dalla banca per sostenere i limiti al rilievo d'ufficio della nullità: la Corte ha ritenuto che la questione non potesse essere decisa in favore della banca in assenza di prova della data e del contenuto contrattuale.
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamato per la necessità, ai fini di cassazione, di specificare e documentare i fatti dedotti (es.: data/contenuto dei contratti); la mancata indicazione ha reso inammissibile la censura.
art. 369 cod. proc. civ.
Rilevata la mancanza di produzione documentale prevista per la sede di legittimità: l'assenza dei contratti nei documenti prodotti ha indebolito le censure della banca.
art. 2702 c.c.
Richiamato fra le norme citate nelle doglianze sulla prova testimoniale/istruttoria; la Corte non ha ritenuto fondate le censure che implicherebbero una nuova valutazione probatoria.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Applicato per disporre l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente per la fase di cassazione.
Massime di principio
- La banca che agisce per il pagamento di saldi e crediti derivanti da conto corrente ha l'onere di provare l'andamento del rapporto sin dall'inizio e di produrre i contratti che legittimano aperture di credito; senza tali documenti la pretesa rischia di essere respinta.
- La mera produzione di estratti conto non sostituisce la prova contrattuale: estratti contabili possono eventualmente evidenziare applicazioni illegittime (es. anatocismo, commissioni), ma non bastano a dimostrare e legittimare tutte le poste attive reclamate dalla banca.
- Il giudice di merito può dichiarare la nullità di clausole contrattuali anche per ragioni diverse da quelle dedotte dalle parti e può rilevare la nullità d'ufficio quando i presupposti sussistono.
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo accertamento del merito probatorio: i motivi che chiedono la riesamina delle prove sono inammissibili.
- Chi invoca effetti collegati a modifiche normative nel tempo (es. limiti al rilievo d'ufficio della nullità) deve documentare la data e il contenuto dei contratti per consentire la verifica ratione temporis.
- Clausole quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto possono essere dichiarate nulle se mancano i presupposti contrattuali o la causa che le giustifichi; la specificità del contenuto della clausola è determinante per valutarne la legittimità.
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