Cassazione Civile, Sentenza n. 2710/2021 del 04/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., richiamando l'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore di fatto: la Corte avrebbe ritenuto l'immobile idoneo alla locazione mentre, secondo la ricorrente, dagli atti di causa (CTU, documentazione fotografica e ordinanza del Comune di Firenze del 9.11.2016) emergeva un grave degrado strutturale che rendeva l'immobile originariamente inutilizzabile. La revocazione mirava a ottenere l'annullamento della sentenza di cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso per cassazione e confermato la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna della società al pagamento dei canoni insoluti.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il presupposto dell'errore revocatorio (fatto incontrovertibile desumibile dagli atti del giudizio di legittimità) non sussiste: la questione della stabilità e del degrado dell'immobile era già stata oggetto di contestazione e valutazione in sede di merito e in Cassazione (quindi non si tratta di un fatto 'incontrovertibile' e 'interno' al giudizio di legittimità), e la dedotta omissione della Corte di cassazione consisteva in una critica alla valutazione probatoria del giudice di merito, non in un errore percettivo imputabile al giudice di legittimità. Anche la produzione dell'ordinanza comunale sopravvenuta non mutava l'esito: si tratta di valutazione di merito e, in ogni caso, il documento non era decisivo ai fini del vizio revocatorio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma a titolo di penalità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (importo liquidato in euro 6.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
Regola la revocazione delle sentenze definitive per errori di fatto; qui interpretata nel senso che la revocazione è ammessa solo per errori di percezione di fatti incontrovertibili desumibili dagli atti del giudizio di legittimità e non per valutazioni di merito.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Individua l'errore di fatto come causa di revocazione; la Corte ha precisato che il fatto deve non essere stato oggetto di controversia decisoria e deve risultare in modo incontrovertibile dagli atti interni al procedimento di legittimità.
art. 360 c.p.c.
Norma che delimita il sindacato di legittimità ai soli vizi di diritto; la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione della prova e del merito resta di competenza dei giudici di merito e non può essere riaperta in cassazione salvo i vizi tassativi previsti.
art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.
Consente la condanna per lite temeraria o comportamento processuale di grave colpa; la Corte ha ritenuto la condotta della ricorrente caratterizzata da colpa grave e ha liquidato una somma in favore della resistente.
art. 369, 370, 371, 372, 378 c.p.c.
Richiamate le norme che disciplinano gli atti e i documenti ammessi nel giudizio di legittimità: la Corte ha sottolineato che sono rilevanti per l'errore percettivo solo gli atti 'interni' al ricorso in Cassazione (ricorso, documenti allegati a norma, controricorso, memoria illustrativa ecc.).
art. 13, comma 1- quater DPR 30 maggio 2002 n.115 e art. 1, comma 17 L. n. 228/2012
Norme relative al contributo unificato; la Corte ha dato atto della possibile integrazione del contributo unificato in base al tenore del dispositivo.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391 bis e art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo quando il fatto sia incontrovertibile e desumibile dagli atti del giudizio di legittimità; non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito.
- Gli atti rilevanti ai fini dell'errore percettivo sono quelli "interni" al procedimento di legittimità (ricorso, documenti allegati, controricorso, memoria illustrativa, fascicolo d'ufficio nei limiti consentiti); documenti e risultanze del merito non possono di regola fondare la revocazione.
- La distinzione tra errore di percezione (fatto incontrovertibile) ed errore di giudizio (valutazione probatoria) è cruciale: solo il primo può giustificare la revocazione, il secondo è rimesso al merito e ai rimedi ordinari (appello, per Cassazione i profili di diritto).
- La produzione di documenti sopravvenuti alla sentenza di appello difficilmente sostiene una revocazione, salvo che costituiscano un fatto nuovo decisivo e che siano correttamente prospettati nel ricorso di legittimità secondo le regole procedurali.
- Chi propone una revocazione manifestamente infondata o fondata su un errore di merito rischia la condanna ex art. 96 c.p.c. per comportamento processuale gravemente colposo e il pagamento di una somma a titolo di penalità.
- In controversie che vertono su questioni tecniche (es. stabilità di un immobile), la valutazione degli ausiliari del giudice (CTU) e delle fotografie è di norma materia di merito; per impugnare tali valutazioni occorrono i rimedi ordinari e non la revocazione per errore percettivo.
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