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Sentenza

Sentenza n. 16783/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento 1) del Provvedimento n. 20250037777 del 07.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 15.01.2026 con il quale comunica nei confronti della ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202602065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto, notificato il 15 gennaio 2026, richiesto per iscriversi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università UniCamillus di Roma per l'anno accademico 2025/2026. Aveva dedotto l'illegittimità del diniego e chiesto anche la tutela cautelare, che era stata accolta. Nel corso del giudizio l'anno accademico è terminato; la ricorrente ha sostenuto che residuasse un'utilità alla decisione, richiamando documenti relativi alle lezioni e al rinnovo, depositati il 18 ottobre 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'anno accademico 2025/2026 cui la ricorrente intendeva iscriversi era terminato e l'annullamento del diniego non avrebbe più procurato un'utilità concreta; la documentazione prodotta confermava che le lezioni del secondo semestre erano concluse il 29 maggio 2026 e riguardava studenti già immatricolati, come risultava dal riferimento al "rinnovo". Non era stato manifestato nei termini processuali un interesse residuo a fini risarcitori, secondo quanto richiamato dall'Adunanza Plenaria n. 8/2022. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    in difetto di un interesse residuo a fini risarcitori, da manifestare nei termini processuali indicati dal Codice, secondo quanto ricordato da Adunanza Plenaria, sentenza n. 8/2022, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, venuta meno l'utilità concreta conseguibile con l'annullamento dell'atto, non sia stato manifestato nei termini processuali un interesse residuo a fini risarcitori.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato riguarda l'iscrizione a uno specifico anno accademico, la conclusione di quell'anno può determinare la sopravvenuta carenza dell'interesse all'annullamento, se la decisione non è più idonea a procurare un'utilità concreta al ricorrente.
  • La documentazione relativa a studenti già immatricolati non dimostra, da sola, un'utilità residua per chi chiedeva di essere ammesso al corso; occorre che tale utilità sia concretamente riferibile alla posizione del ricorrente.
  • Venuta meno l'utilità conseguibile con l'annullamento, l'interesse residuo a fini risarcitori deve essere manifestato nei termini processuali previsti; in mancanza, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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