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Circolare

Circolare numero 200 del 2-10-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la rideterminazione, con effetto dall’1.1.1997, delle aliquote contributive della gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. Vengono indicate le nuove misure per contributo TBC, assegno nucleo familiare e maternità, nonché le modalità operative per l’esposizione nel DM10/2, il conguaglio delle differenze contributive e il successivo trasferimento all’ENPALS. È inoltre chiarito che non deve essere effettuato alcun conguaglio per i periodi dal 1° gennaio 1997, poiché il maggior importo versato all’INPS sarà detratto direttamente dai versamenti dovuti all’ENPALS.

Rideterminazione dal 1° gennaio 1997 delle aliquote contributive per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS

Rideterminazione delle aliquote contributive per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS

La circolare interviene sulla contribuzione dovuta per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS, a seguito del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che ha attuato la delega prevista dalla legge 8 agosto 1995 in materia di regime pensionistico. L’effetto principale è la ridefinizione, dal 1° gennaio 1997, delle aliquote contributive relative alla gestione delle prestazioni temporanee di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo n. 182/1997 stabilisce le nuove regole contributive per gli iscritti al Fondo ENPALS, distinguendo tra soggetti iscritti in data successiva al 31 dicembre 1995 e soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996 per quanto riguarda la contribuzione pensionistica. Per le prestazioni temporanee, l’art. 1, comma 4, del decreto dispone che dal 1° gennaio 1997 siano destinate al Fondo le quote di contribuzione attualmente riferite al finanziamento delle prestazioni temporanee, nei limiti fissati dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996.

Nuove aliquote per le prestazioni temporanee

In applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale richiamato, le aliquote vengono rideterminate per tutti i lavoratori dello spettacolo con decorrenza 1° gennaio 1997:

  • la quota per l’assicurazione contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali e diventa pari all’1,87%;
  • la quota per l’assegno per il nucleo familiare è ridotta nelle misure indicate dalla circolare, passando dal 6,20% al 2,48%, dal 4,15% allo 0,43% e dal 4% allo 0,28%;
  • la quota per il contributo alle prestazioni economiche di maternità, dovuta per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, anche in assenza di rapporto di lavoro subordinato, è ridotta dall’1,23% allo 0,66%.

La circolare precisa inoltre che la riduzione di 0,14 punti percentuali sul contributo TBC riguarda la quota a carico della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, mentre resta invariata la quota pari a 1,66 punti percentuali destinata al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 27 della stessa legge, nei casi previsti e oggetto di fiscalizzazione.

Adempimenti delle aziende e modalità di denuncia

Le aziende possono determinare i contributi dovuti all’INPS sulla base delle nuove aliquote a partire dalla prima denuncia utile successiva alla circolare. Il contributo di maternità deve continuare a essere esposto nel mod. DM10/2 con i codici "P420" o "P400".

Per le aziende che occupano lavoratori iscritti all’ENPALS inquadrati in settori diversi dall’industria, l’utilizzo del codice "P420" è obbligatorio.

La circolare ricorda inoltre che il contributo per le indennità economiche di maternità, così come quello per le indennità economiche di malattia, non è dovuto per i calciatori e gli allenatori di calcio.

Conguaglio delle differenze contributive

Per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 1997 non deve essere operato alcun conguaglio nel mod. DM10/2. La ragione è che, d’intesa con l’ENPALS, l’eventuale maggior importo dei contributi versati all’INPS a titolo di prestazioni temporanee sarà recuperato direttamente dalle aziende mediante detrazione dall’importo delle differenze contributive dovute all’ENPALS.

Prospetto di conguaglio e trasferimento all’ENPALS

È in corso di emanazione una specifica circolare operativa dell’ENPALS, con allegato un prospetto che le aziende dovranno compilare per i mesi decorsi dal 1° gennaio 1997 fino al mese precedente quello in cui sia stato effettuato l’adeguamento.

Nel prospetto dovranno essere indicate, per ciascun periodo, le differenze contributive a credito INPS derivanti dalla riduzione delle aliquote:

  • TBC: 0,14%;
  • ANF: 3,72%;
  • maternità: 0,57%.

Tali importi devono essere esposti al netto delle eventuali agevolazioni contributive applicate sulle stesse aliquote per assunzioni incentivate o per lo sgravio nel Mezzogiorno previsto dal D.M. 5 agosto 1994, che devono essere evidenziate separatamente.

Le sedi INPS, verificati i dati dichiarati dalle aziende, provvederanno all’immediato trasferimento all’ENPALS delle differenze contributive così determinate.

Controlli automatici e rettifiche

A partire dalle denunce mod. DM10/2 relative alla competenza del mese di settembre, da presentare entro il 20 ottobre, la procedura di controllo calcolerà automaticamente le aliquote TBC, ANF e maternità nelle nuove misure. Eventuali note di rettifica emesse dal sistema dovranno essere definite tenendo conto delle indicazioni fornite dalle aziende nei prospetti di conguaglio.

La circolare, quindi, disciplina sia il profilo sostanziale della nuova contribuzione sia gli adempimenti operativi necessari per l’allineamento tra INPS ed ENPALS, evitando duplicazioni di versamenti e consentendo la corretta riallocazione delle differenze contributive.

Punti principali

Oggetto della rideterminazione

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in attuazione della delega di cui all’art. 2, commi 22 e 23, lett. a), della legge 8 agosto 1995, interviene sul regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. In tale ambito, dal 1° gennaio 1997 vengono destinate al Fondo anche le quote di contribuzione per le prestazioni temporanee disciplinate dall’art. 24 della legge n. 88/1989, entro i limiti previsti dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996.

Nuove aliquote contributive dal 1° gennaio 1997

Per tutti i lavoratori dello spettacolo le aliquote riferite alle prestazioni temporanee vengono ridefinite come segue: la quota per l’assicurazione contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali e diventa pari all’1,87%; la quota per l’assegno per il nucleo familiare è ridotta da 6,20% a 2,48%, da 4,15% a 0,43% e da 4% a 0,28%, secondo le diverse fattispecie richiamate; il contributo per le prestazioni economiche di maternità è ridotto dall’1,23% allo 0,66% per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, inclusi quelli privi di rapporto di lavoro subordinato.

Modalità di esposizione nel mod. DM10/2

Le aziende, a partire dalla prima denuncia utile successiva alla circolare, possono determinare i contributi dovuti all’INPS in base alle nuove aliquote. Il contributo di maternità deve continuare a essere esposto nel mod. DM10/2 con i codici previsti "P420" ovvero "P400". Per le aziende che occupano lavoratori iscritti all’ENPALS in settori diversi dall’industria, l’utilizzo del codice "P420" è obbligatorio.

Assenza di conguaglio per i periodi dal 1° gennaio 1997

Per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 1997 non deve essere operato alcun conguaglio nel mod. DM10/2. Ciò in quanto, d’intesa con l’ENPALS, il maggior importo dei contributi versati all’INPS a titolo di prestazioni temporanee sarà portato direttamente in detrazione dalle aziende dall’importo delle differenze contributive dovute all’ENPALS.

Prospetto di conguaglio e trasferimento delle differenze

L’ENPALS sta emanando una circolare operativa con un prospetto da compilare per i mesi dal 1° gennaio 1997 fino al mese precedente quello dell’adeguamento. Le aziende devono indicare le differenze contributive a credito INPS derivanti dalla riduzione delle aliquote per TBC, ANF e maternità, rispettivamente pari a 0,14%, 3,72% e 0,57%, al netto delle eventuali agevolazioni contributive per assunzioni incentivate o per sgravio nel Mezzogiorno di cui al D.M. 5 agosto 1994. Le sedi INPS, effettuati i riscontri sui dati dichiarati, provvederanno all’immediato trasferimento all’ENPALS delle differenze contributive.

Controlli procedurali e note di rettifica

A partire dalle denunce mod. DM10/2 di competenza del mese di settembre, da presentare entro il 20 ottobre, la procedura di controllo calcolerà automaticamente le aliquote per TBC, ANF e maternità nelle nuove misure. Eventuali note di rettifica emesse dalla procedura dovranno essere definite tenendo conto delle indicazioni riportate dalle aziende nei prospetti di conguaglio.

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